Certificati bianchi, onere probatorio e data di prima attivazione (Cons. Stato n. 9267 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di certificati bianchi (R.V.C. standardizzate), grava sull’impresa richiedente l’onere probatorio di fornire tutti gli elementi idonei a comprovare la sussistenza dei presupposti del beneficio, sia in sede procedimentale che processuale. Trattandosi di benefici di derivazione europea, i presupposti vanno accertati in modo rigoroso alla luce del principio di autoresponsabilità dell’impresa. Nei metodi di valutazione standardizzata la data di prima attivazione si individua con riferimento all’installazione della prima unità fisica di riferimento (UFR), e non alla data di entrata in funzione dell’intero impianto. La dichiarazione di conformità dell’impianto non esclude, salva prova contraria, l’idoneità delle UFR già installate a generare risparmi energetici.

Il Fatto

La ditta appellante aveva presentato al Gestore dei servizi energetici una richiesta di verifica e certificazione standardizzata per un impianto di illuminazione permanente ed emergenza a servizio di una galleria, nell’ambito di un intervento sulla rete viaria regionale. Con determinazione del 17 luglio 2018 il G.S.E. aveva rigettato l’istanza per due autonome ragioni: la non conformità al d.m. 11 gennaio 2017, per impossibilità di verificare il rispetto del termine di 180 giorni, e la non conformità al d.m. 28 dicembre 2012, per superamento del termine di 12 mesi tra prima attivazione e raggiungimento della dimensione minima di risparmio.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 17171 del 17 novembre 2023, aveva respinto il ricorso, escludendo l’applicabilità del d.m. 11 gennaio 2017 e confermando la validità del secondo motivo di diniego. La ditta ha proposto appello, sostenendo che data di avvio e data di prima attivazione coincidessero con il 31 marzo 2017, data dell’ultima dichiarazione di conformità degli impianti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama i consolidati principi giurisprudenziali (Cons. Stato, sez. II, n. 2254 e n. 5044 del 2024; sez. IV, nn. 1433 del 2021 e 594 del 2021) secondo cui l’interessato deve provare la sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici. Trattandosi di benefici di derivazione europea, i presupposti vanno accertati in modo rigoroso in virtù del principio di autoresponsabilità dell’impresa.

Nel merito, il G.S.E. ha applicato le linee guida EEN 9/11, richiamate dal d.m. 28 dicembre 2012. Per i metodi standardizzati, la data di prima attivazione va individuata con riferimento alla data di installazione della prima UFR, e dunque all’idoneità del progetto a generare risparmi, fermo l’obbligo di raggiungere entro un anno la dimensione minima di 20 tep ai fini della data di avvio del progetto.

Il collegio ritiene che l’assunto dell’appellante pretermetta la natura standardizzata del metodo di valutazione, che non si fonda sulla misurazione diretta del risparmio ma su un algoritmo prestabilito e sull’installazione delle UFR. La data di prima attivazione non può quindi coincidere con l’entrata in funzione dell’intero impianto, poiché la dichiarazione di conformità non esclude, salva prova contraria non fornita, l’idoneità delle UFR già installate a generare risparmi.

Dalla documentazione istruttoria emerge che già il primo SAL del 31 dicembre 2015 aveva ad oggetto l’installazione dei corpi illuminati, ossia le UFR su cui si calcolano i risparmi. L’installazione delle prime lampade LED risulta quindi verosimilmente antecedente al primo SAL e precede di oltre 12 mesi la data di avvio del progetto. Per tali ragioni l’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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