Commissario ad acta e inibizione del potere amministrativo per inottemperanza reiterata (TAR Lombardia n. 47 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, ove accerti che l’amministrazione ha reiteratamente violato il dictum giudiziale e le coordinate operative impartite in sede di cognizione e di esecuzione, può nominare il commissario ad acta e precludere contestualmente all’amministrazione ogni ulteriore esercizio del potere in relazione alla fattispecie concreta. Tale misura costituisce extrema ratio, fondata sul principio di effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24, 103 e 113 Cost., e non comprime l’ordine legale delle competenze, ma sostituisce l’amministrazione nell’attività che essa ha omesso. Il principio del one shot temperato non trova applicazione quando difettino i segmenti di attività amministrativa e la valutazione discrezionale sia concretamente mancata, perché basata su scale di punteggio estranee al criterio normativo. La domanda di annullamento proposta in via subordinata è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, una volta accolta l’azione di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto l’accoglimento dell’impugnazione avverso le determinazioni conclusive di un concorso bandito dal Ministero per il reclutamento di personale docente, con sentenza n. 244/2019 del TAR Lombardia. Il giudice aveva imposto una nuova prova pratica, la nomina di una nuova commissione, l’approvazione di una griglia conforme e la correzione ex novo delle prove scritte e pratiche, con attribuzione del punteggio in quarantesimi e successiva media dei voti.

Accertata la nullità del primo tentativo esecutivo con sentenza n. 1323/2020, confermata dal Consiglio di Stato n. 3705/2022, e nominato un commissario con ordinanza n. 1076/2023, l’amministrazione riapriva la procedura. La nuova commissione pubblicava le griglie, sottoponeva i candidati alla prova pratica e comunicava al ricorrente un voto in trentesimi, poi convertito in quarantesimi, escludendolo dall’orale. Di qui la nuova azione di ottemperanza, con domanda subordinata di annullamento e richiesta di applicare il criterio del one shot temperato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la diretta violazione del giudicato su più fronti. L’amministrazione ha nuovamente frazionato la valutazione della prova scritta da quella pratica, ha espresso il punteggio di quest’ultima in decimi per poi convertirlo in quarantesimi e ha mantenuto una tabella che riporta il voto sia in trentesimi sia in quarantesimi. Ha inoltre violato il principio dell’anonimato nella ricorrezione, poiché sugli elaborati figurava il voto attribuito dalla precedente commissione, con il rischio concreto di individuare l’autore degli scritti.

Gli atti sono pertanto dichiarati nulli per violazione del giudicato. La domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 2 del 2013.

Quanto al criterio del one shot temperato, il Tribunale ne esclude l’applicabilità. Il principio consente all’amministrazione di rinnovare una sola volta il provvedimento annullato, ma incontra un limite quando manchino in concreto le valutazioni discrezionali. Nel caso di specie la griglia con dieci punti per la prova pratica rendeva predeterminati i punteggi, consentendo solo multipli di quattro dopo la riparametrazione. Non si è trattato di un rinnovato giudizio, ma di una valutazione mancata, perché basata su scale estranee al parametro normativo.

Il Collegio richiama quindi la più recente evoluzione giurisprudenziale (Ad. Pl. n. 8 del 2021), che conserva in capo all’amministrazione il potere di agire in via amministrativa anche dopo l’insediamento del commissario. Tuttavia, dinanzi a due successive violazioni delle coordinate impartite e alla reiterazione delle medesime condotte, ritiene necessario, come extrema ratio, nominare il commissario e precludere all’amministrazione ulteriori determinazioni. L’incarico è affidato al Rettore dell’Università Statale di Milano, che individua due docenti competenti per materia; la conferma è fissata alla camera di consiglio del 15 febbraio 2024. Le spese sono liquidate in euro 4.000,00, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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