Certificazione positiva del CCNL ricerca sanitaria con raccomandazioni sulla spesa accessoria (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 35 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La certificazione positiva dell’ipotesi di contratto collettivo presuppone la verifica della compatibilità finanziaria degli oneri e della loro integrale copertura con le risorse stanziate per il comparto. È legittima, ai fini della certificazione, la scelta delle parti contrattuali di sostituire il tradizionale fondo per il salario accessorio con un limite finanziario percentuale, purché il dimensionamento risulti congruo e prudenziale rispetto alla spesa già destinata alla retribuzione accessoria. La Corte dei conti in sede di controllo non si sostituisce alle parti nella definizione degli istituti, ma formula raccomandazioni affinché la nuova struttura della retribuzione, imperniata sugli incarichi di funzione, sia applicata in coerenza con la pianificazione dei progetti di ricerca dei singoli Istituti.

Il Fatto

Le Sezioni riunite in sede di controllo esaminano l’ipotesi di CCNL relativa al personale del comparto Sanità – Sezione del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto, triennio 2019-2021, sottoscritta il 19 luglio 2023 e trasmessa all’organo di controllo il 29 gennaio 2024.

Il Comitato di settore Regioni-Sanità ha espresso parere positivo l’8 agosto 2023; il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 gennaio 2024, ha espresso parere positivo condizionato al recepimento delle osservazioni del MEF, già trasfuse in una errata corrige allegata all’ipotesi. La questione giunge alle Sezioni riunite per la certificazione ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 165/2001.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce anzitutto il profilo ordinamentale dell’accordo. Il nuovo testo supera la classificazione per categorie economiche, livelli e posizioni retributive, articolando il personale nei due profili del ricercatore sanitario e del collaboratore di ricerca sanitaria, con rimodulazione degli istituti contrattuali e della struttura retributiva.

Sul piano economico, la Corte esamina le innovazioni sottoposte a verifica: l’inserimento dell’indennità di pronta disponibilità e dell’indennità di rischio radiologico nella struttura della retribuzione; il passaggio al nuovo sistema di classificazione dal 1° gennaio 2024, con assegnazione di un incarico commisurato alla fascia retributiva in godimento; la fissazione di un limite finanziario per gli istituti retributivi rimessi alla gestione datoriale.

La scelta di prevedere un limite di spesa pari al 22% del valore medio pro-capite del monte salari 2021, anziché un fondo, è valutata positivamente. Secondo la Corte essa risponde all’esigenza di maggiore semplicità gestionale, ricondurrebbe interamente alla sfera datoriale la leva retributiva variabile e consentirebbe di calibrare la spesa sulle effettive necessità, evitando l’obbligo di utilizzare per intero le risorse destinate al salario accessorio. Il dimensionamento è giudicato congruo e prudenziale.

La verifica della compatibilità finanziaria si fonda sulle quantificazioni dell’ARAN, riscontrate dal Nucleo tecnico sui dati del Conto annuale 2021. Gli incrementi degli stipendi tabellari trovano copertura nelle risorse stanziate per il comparto Sanità con la delibera 42/2022; l’onere ulteriore recato dall’ipotesi è quantificato in 3,23 milioni, interamente coperto dalle risorse residue, pari a 30,36 milioni a regime. L’onere da passaggio al nuovo sistema, stimato in 790 mila euro, risulta parimenti coperto.

La Corte richiama il pieno rispetto delle disposizioni in materia di reclutamento, alla luce dell’aumento delle unità di personale rispetto al dato 2021, e raccomanda che la progressione di carriera del ricercatore sanitario, affidata esclusivamente agli incarichi, sia attuata tenendo conto degli obiettivi e dei piani strategici di ciascun Istituto di ricerca. Con queste raccomandazioni, contenute nel rapporto allegato, l’ipotesi di contratto è certificata positivamente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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