Revoca del porto di fucile persiste dopo estinzione del reato per oblazione (TAR Lombardia n. 362 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa accessoria della revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e del divieto di rilascio del titolo per dieci anni, prevista dall’art. 32, comma 1, lett. b), l. n. 157/1992 per il reato di uccellagione, si applica non solo quando il provvedimento di condanna diviene definitivo, ma anche quando il reato è estinto per oblazione, come espressamente dispone il comma 2 della medesima norma. Trattandosi di sanzione accessoria ancorata per legge all’accertamento del reato, l’Amministrazione non è tenuta a svolgere alcuna autonoma valutazione in concreto sull’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi. L’estinzione del reato per oblazione presuppone comunque l’accertamento della condotta illecita o la sua mancata contestazione, e non ne elide la rilevanza sul piano amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. e), l. n. 157/1992, per aver esercitato attività di bracconaggio mediante una rete destinata a intrappolare uccelli. In altra occasione era stato deferito per il reato di simulazione di reato, per aver falsamente denunciato il furto del proprio veicolo. Il Questore di Bergamo aveva dapprima disposto la sospensione cautelare della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Il procedimento penale per il reato venatorio si era chiuso con declaratoria di estinzione per intervenuta oblazione; quello per simulazione di reato con archiviazione, motivata non dall’insussistenza del fatto ma dalla sua inidoneità a trarre in inganno l’autorità inquirente. Il ricorrente ha quindi chiesto la revoca della sospensione. Il Questore ha respinto l’istanza e, in luogo della sospensione, ha disposto la revoca della licenza con divieto di rinnovo per dieci anni. Da qui il ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 30 e 32 l. n. 157/1992 e dell’art. 39 TULPS, oltre all’eccesso di potere. Sostiene che la sanzione accessoria sarebbe prevista dalla legge solo in presenza di sentenza di condanna definitiva o di decreto penale divenuto esecutivo, e non nel caso di estinzione del reato per oblazione.
Il Collegio ritiene la censura infondata. Il comma 2 dell’art. 32 l. n. 157/1992 stabilisce che i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Questore a seguito della comunicazione dell’ufficio giudiziario quando è effettuata l’oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna. La norma equipara espressamente le due evenienze. Il Tribunale richiama sul punto TAR Trento, sent. n. 45/2020, nonché Cons. Stato, sent. n. 7939/2004 e TAR Lombardia – Brescia, sent. n. 1838/2012.
Respinta anche la seconda doglianza, secondo cui archiviazione ed estinzione avrebbero fatto venir meno ogni indizio di inaffidabilità. La Questura ha applicato la sanzione amministrativa accessoria dell’art. 32, comma 1, lett. b), e non la revoca ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS. Ne consegue che nessuna valutazione in concreto sull’affidabilità doveva essere svolta, trattandosi di conseguenza automatica dell’accertamento del reato (Cons. Stato, sent. n. 5824/2014).
Il Tribunale aggiunge una considerazione di merito. La conclusione del procedimento penale non ha escluso la sussistenza dei fatti contestati. L’oblazione presuppone l’accertamento della condotta illecita, o quantomeno la mancata contestazione in sede di opposizione a decreto penale. Quanto all’archiviazione per simulazione di reato, essa è intervenuta per l’inidoneità della falsa denuncia a trarre in inganno l’autorità inquirente, non per l’insussistenza del fatto.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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