Conto giudiziale dell’agente contabile inammissibile per carenza dello scarico (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 115 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il conto giudiziale deve essere dichiarato inammissibile quando sia strutturato in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e presenti nella sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” gli incassi riscossi tramite POS in luogo dei versamenti. La confusione tra riscossioni e versamenti non costituisce una mera imprecisione formale, ma la carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico. Il conto così redatto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e non può essere qualificato come conto giudiziale idoneo a incardinare il relativo giudizio davanti alla Corte dei conti. La forma e i contenuti del conto sono essenziali ai fini dell’indefettibilità del giudizio, non potendo il giudice supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. L’inclusione degli incassi tramite POS e carta di credito rientra comunque nel maneggio di denaro pubblico e impone la resa del conto secondo la disciplina dell’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, relativo all’esercizio finanziario 2021, per l’attività di riscossione di entrate tramite riscossori interni speciali. Con relazione del 15 ottobre 2025, depositata il 27 ottobre 2025, il magistrato relatore ha sottoposto al Collegio le criticità del rendiconto, rilevando che lo stesso risultava non correttamente strutturato, in quanto privo dei versamenti, sostituiti indebitamente dall’inclusione degli incassi tramite POS. Il relatore ha chiesto in via preliminare la pronuncia di inammissibilità del conto e, in subordine, la dichiarazione della sua irregolarità con obbligo di ripresentazione, e in ulteriore subordine il rigetto nel merito per mancata corrispondenza tra entrate e uscite.
L’agente contabile, costituendosi con memoria depositata il 19 marzo 2026, ha sostenuto che le entrate riscosse tramite pagamenti elettronici non sarebbero mai entrate nella sua disponibilità materiale, ma sarebbero state accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente. Ha quindi escluso la configurabilità del maneggio di denaro pubblico, ha qualificato i rilievi come meramente formali e ha chiesto il discarico dei conti, rilevando l’assenza di ammanchi e di danno erariale. All’udienza del 14 aprile 2026 il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo della sua ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina regolamentare, rilevando che il d.p.r. n. 194/1996 prevede per le attività di economo e di riscuotitore due distinti modelli di conto. Il modello 23 riguarda l’economo e indica l’anticipazione ricevuta e le somme rimborsate; il modello 21 riguarda l’agente contabile della riscossione e deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione e, con specifica indicazione, i versamenti in tesoreria con il numero di quietanza e il relativo importo.
Da questa base normativa il Collegio ricava che il conto giudiziale deve fornire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I pilastri di tale rappresentazione sono le operazioni di carico e di scarico: il carico è l’ammontare delle somme riscosse, che genera il debito dell’agente verso l’erario; lo scarico è l’ammontare delle somme riversate alla tesoreria dell’ente, che estingue il debito. La corretta e distinta rappresentazione dei due aggregati è imprescindibile, poiché incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Il Collegio affronta poi la questione dell’inclusione degli incassi tramite POS nel conto giudiziale, aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile. L’espressione “maneggio di denaro” va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti contabili, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale anche per tali modalità di riscossione.
Su questa premessa il Collegio rileva che il conto in esame presenta nella sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” esclusivamente i dati relativi alle riscossioni effettuate tramite POS. L’indicazione delle riscossioni in tale colonna costituisce un errore concettuale e determina la carenza di un elemento essenziale del conto. L’errata classificazione delle transazioni POS come versamenti non è una mera imprecisione formale, perché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente, impedendo al giudice di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio.
Il Collegio richiama il principio per cui il conto redatto su modello irrituale che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale. Nella specie manca invece l’elemento essenziale, e ciò non consente la qualifica dell’atto come rendiconto, né come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. La completezza del conto è requisito imprescindibile perché il giudice contabile possa esercitare il suo sindacato: l’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio, non potendo il giudice supplire alle omissioni del contabile. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Da qui l’inammissibilità del giudizio, con necessità di un nuovo deposito del conto e nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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