La certificazione IAP ha natura dichiarativa ma non retroagisce oltre la domanda di riconoscimento (TAR Emilia-Romagna n. 1374 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione di imprenditore agricolo professionale ha natura dichiarativa, ma la sua efficacia retroattiva opera solo dal momento della presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualifica, non da un momento anteriore. Di conseguenza, ove la lex specialis del bando richieda espressamente il possesso della qualifica al momento della presentazione della domanda di sostegno, la domanda presentata prima dell’istanza di riconoscimento IAP è legittimamente esclusa dal finanziamento. L’esclusione per carenza di un requisito essenziale non è sproporzionata, ancorché il requisito sia stato acquisito a breve distanza di tempo.
Il Fatto
La società agricola ricorrente ha presentato la domanda di sostegno per gli investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale – Azione D “Investimenti per il benessere animale” del CoPSR 2023-2027, l’ultimo giorno utile del termine. Quattordici minuti dopo, ha inoltrato l’istanza per il rilascio del certificato di imprenditore agricolo professionale, il cui possesso era condizione necessaria per l’ammissione al contributo. Il certificato è stato rilasciato il 24 febbraio 2025.
La Regione ha dichiarato la domanda di sostegno non ammissibile, rilevando che al momento della sua presentazione il richiedente non possedeva la certificazione IAP né aveva presentato la relativa richiesta di riconoscimento. La società ha impugnato il provvedimento, deducendo la natura dichiarativa del riconoscimento, la violazione della lex specialis e l’irragionevolezza per sproporzione dell’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la valutazione dell’Amministrazione. Premesso che è incontestato che l’istanza di riconoscimento della qualifica IAP sia stata presentata dopo la domanda di sostegno, il possesso dei requisiti richiesti al momento della domanda non poteva essere accertato.
Il Collegio ha escluso che la natura dichiarativa della certificazione possa condurre a diversa conclusione. Il rilascio del certificato riconosce e attesta che il richiedente possedeva i requisiti sostanziali sin dal momento della presentazione dell’istanza di riconoscimento, ma non accerta retroattivamente il possesso anche in un momento anteriore a tale istanza. Nel caso di specie, invece, sarebbe stata necessaria una retrodatazione ulteriore, perché la domanda di riconoscimento è successiva alla domanda di contributo.
Quanto alla dedotta violazione della lex specialis, il bando richiedeva espressamente che la qualifica fosse posseduta al momento della presentazione della domanda, individuando così un momento temporale preciso e inequivocabile, oltre il quale ogni evento successivo è irrilevante a prescindere dal tempo trascorso.
Infine, il Tribunale ha escluso un profilo di sproporzione dell’esclusione. Rispetto alla mancanza di un requisito essenziale non è ipotizzabile una sanzione meno grave dell’esclusione, anche quando il requisito sia stato acquisito poco tempo dopo, considerata l’efficacia retroattiva della domanda di riconoscimento. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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