Il dehors non può essere negato per la tutela di vetrine di attività non in esercizio (TAR Emilia-Romagna n. 1373 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione di suolo pubblico con dehors annessi a pubblici esercizi, la clausola regolamentare che subordina l’estensione dell’area di prospicienza alla condizione che questa non interferisca “con le vetrine di altri esercizi” deve essere interpretata nel senso che la tutela della luce e della visibilità delle vetrine opera solo a fronte di un’attività commerciale concretamente esercitata. La norma, pertanto, non assume alcuna valenza di protezione del diritto di proprietà dell’immobile prospiciente, né tantomeno di tutela del c.d. diritto di affaccio del proprietario frontista. L’Amministrazione non può legittimamente negare la concessione sulla base di una interferenza meramente potenziale e futura con vetrine di locali non utilizzati e non adibiti ad attività economica, dovendo invece contemperare l’uso del bene demaniale con le esigenze degli operatori commerciali secondo canoni di ragionevolezza, logicità e proporzionalità.
Il Fatto
La titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, subentrata nella gestione di un locale con annesse concessioni di occupazione di suolo pubblico per dehors di tipo A e B, chiedeva il rinnovo della concessione per il dehors di tipo B insistente su una via laterale. L’Amministrazione comunale, pur accogliendo l’istanza per il dehors di tipo A, negava la concessione per quello di tipo B, ritenendo la collocazione contraria al vigente Regolamento comunale in quanto idonea a ostruire luce e visibilità davanti alle vetrine di altre attività, secondo il criterio di prospicienza ivi previsto. La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo, tra l’altro, che l’edificio antistante l’area interessata era completamente vuoto e privo di attività commerciali da tempo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione per mancata impugnazione del Regolamento del 2018, rilevando come la ricorrente non avesse contestato la legittimità della norma regolamentare bensì unicamente il provvedimento di diniego, assunto in asserita violazione della stessa norma.
Nel merito, il Collegio ha incentrato la decisione sull’interpretazione dell’art. 1, comma 3, del Regolamento comunale, che definisce lo spazio esterno annesso al pubblico esercizio come l’area prospiciente le vetrine su strada, precisando che l’area di prospicienza può essere più ampia se non interferisce “con le vetrine di altri esercizi”. Ad avviso del Tribunale, il tenore letterale della disposizione collega il concetto di vetrina a quello di esercizio commerciale e non a quello di proprietà: la tutela della visibilità delle vetrine è funzionale a un’attività economica in essere e non alla mera titolarità dell’immobile.
La Corte ha quindi escluso che la norma regolamentare possa essere interpretata nel senso di richiedere il consenso del proprietario frontista, evidenziando come il Regolamento non preveda alcun nulla osta in tal senso, essendo questo richiesto solo per l’occupazione di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico. Ha inoltre precisato che le norme regolamentari comunali non possono disciplinare la tutela del diritto di proprietà, materia riservata alla potestà legislativa statale esclusiva in tema di ordinamento civile.
Quanto al profilo fattuale, il Tribunale ha accertato, sulla base della documentazione fotografica non contestata, che l’edificio antistante l’area in questione era completamente vuoto e non presentava attività commerciali. Ha conseguentemente ritenuto che il diniego fosse basato su un’interferenza meramente potenziale e futura, non sufficiente a giustificare il sacrificio dell’interesse dell’operatore commerciale, tanto più che il Regolamento prevede espressamente la possibilità di revoca della concessione in caso di sopravvenienze fattuali.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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