Cessata materia del contendere per autotutela sopravvenuta sull’ipoteca legale (Cons. Stato n. 3107 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. va dichiarata quando l’amministrazione, in pendenza di giudizio, annulli in autotutela il provvedimento impugnato e tale autotutela realizzi la piena soddisfazione della pretesa azionata dal ricorrente. Il venir meno dell’atto per effetto del disposto autoannullamento integra il presupposto della pronuncia, con la conseguente riforma della sentenza di primo grado che aveva deciso nel merito. La coincidenza tra il motivo posto a base dell’autotutela e il motivo del ricorso originario conferma l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio. In tale ipotesi il giudice d’appello dichiara la cessazione della materia del contendere e, in ragione del complessivo comportamento delle parti e della non opposizione dell’appellato, dispone la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava al destinatario una cartella di pagamento su ruolo formato dall’agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, avente ad oggetto il prelievo supplementare sul latte relativo alla campagna lattiero casearia 2014/2015. Seguiva comunicazione dell’avvenuta iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, per il mancato pagamento della somma iscritta a ruolo.
Il destinatario impugnava dinanzi al TAR Veneto la comunicazione ipotecaria, la nota di iscrizione e la comunicazione ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, deducendo violazione dell’art. 4 d.l. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2019. Il TAR accoglieva il ricorso e annullava gli atti, disponendo la cancellazione dell’ipoteca. L’agenzia regionale proponeva appello; in pendenza del gravame l’agente della riscossione cancellava in autotutela l’iscrizione ipotecaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in data anteriore alla decisione, l’agente della riscossione ha provveduto in autotutela alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria oggetto della comunicazione gravata in prime cure. Il disposto autoannullamento è motivato dalla circostanza che l’iscrizione era stata effettuata in violazione dell’art. 4 d.l. n. 27/2019.
La norma, come ricostruita dal Consiglio di Stato, aveva disposto una sospensione ex lege delle procedure di riscossione coattiva, allo scopo di garantire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall’AGEA o dalle Regioni. Su questo punto si concentra la qualificazione giuridica del provvedimento sopravvenuto.
Da tale sopravvenienza il Collegio fa discendere un duplice effetto: per un verso il venir meno del provvedimento gravato in prime cure, per l’altro la piena soddisfazione, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., della pretesa azionata in giudizio dal ricorrente. La Corte sottolinea che il motivo posto a base dell’autoannullamento coincide con il primo motivo del ricorso di primo grado, elemento che consente di apprezzare l’integrale satisfazione dell’interesse sostanziale.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La pronuncia travolge la decisione di merito del primo giudice, che aveva accolto il ricorso e disposto la cancellazione dell’ipoteca, sostituendola con una statuizione di natura processuale fondata sul sopravvenuto venir meno dell’atto.
Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giustificati motivi, anche in ragione del complessivo comportamento delle parti e della non opposizione di parte appellata, per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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