Esclusione non automatica per tabella non prevista a pena di decadenza (Cons. Stato n. 3110 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di un allegato al disciplinare che qualifica come obbligatoria una tabella di calcolo non integra una causa di esclusione quando la legge di gara non la sanziona espressamente a pena di decadenza. Il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, non esaurisce la materia negli artt. 94 e 95 del codice, ma preclude comunque un’interpretazione estensiva della legge di gara, in coerenza con gli artt. 1362 e 1363 cod. civ. La richiesta della stazione appaltante di files di calcolo costituisce soccorso istruttorio legittimo quando si risolve in chiarimenti sui contenuti dell’offerta e viene rivolta a tutti i concorrenti. In sede di appello incidentale, la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce il rimborso del contributo unificato, che è obbligo ex lege a carico della parte soccombente.
Il Fatto
Il Comune di Trezzano sul Naviglio aggiudica mediante piattaforma telematica la procedura aperta per il servizio di ristorazione scolastica. Il raggruppamento guidato da Cirfood si colloca primo con punti 85,98; la società Euroristorazione seconda con punti 81,35. Segue la stipulazione del contratto.
Euroristorazione impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Lombardia, deducendo che l’offerta aggiudicataria andava esclusa per il mancato inserimento della tabella n. 1, richiesta dall’allegato 4 al disciplinare per la stima delle derrate, e censurando il soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante. Il TAR, con la sentenza n. 2642 del 2025, dichiara in parte inammissibili e in parte respinge ricorso e motivi aggiunti, dichiarando improcedibili il ricorso incidentale e i motivi aggiunti del raggruppamento aggiudicatario. Propongono appello principale la società seconda classificata e appello incidentale il raggruppamento aggiudicatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’art. 16 del disciplinare, che elenca a pena di esclusione i soli documenti dell’offerta tecnica: la relazione tecnica del servizio e, in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento. La tabella di calcolo per la stima delle derrate non figura tra questi. L’allegato 4 la qualifica come obbligatoria, ma la previsione non è assistita dalla sanzione espulsiva.
Il Consiglio di Stato richiama la tassatività delle cause di esclusione e la complessità sistematica della materia, confermata dal terzo comma dell’art. 10 e dalla disciplina dei requisiti speciali di cui all’art. 100 del codice dei contratti pubblici, richiamando sul punto la propria Sez. V n. 7113 del 2024. La tassonomia legale preclude un’interpretazione estensiva della legge di gara, incompatibile con i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.
Nel merito, il raggruppamento aggiudicatario ha collocato i dati della tabella nell’allegato 7 alla propria offerta tecnica, così corrispondendo alla prescrizione di obbligatorietà. La disponibilità dei dati per la valutazione esclude sia l’esclusione sia l’azzeramento del punteggio del criterio B1, assunto subordinato dell’appellante.
Quanto al soccorso istruttorio, la richiesta di files word ed excel è stata rivolta dalla stazione appaltante anche alla stessa Euroristorazione e si è risolta in chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica, senza violare segretezza e immodificabilità; la trasmissione tramite piattaforma Sintel assicura certezza sull’identità del mittente. Il secondo motivo, sulla pretesa diversità tra documenti prodotti in soccorso istruttorio e allegato 7, è infondato: i files costituiscono mera esplicitazione di dati già emergenti.
L’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, è obbligo ex lege a carico della parte soccombente, a prescindere da esplicita statuizione e dalla compensazione delle spese (Sez. III n. 7597 del 2023). Nel caso di rigetto del ricorso principale e improcedibilità dell’incidentale, la soccombenza grava sul ricorrente principale (Sez. V n. 8436 del 2024; Sez. V n. 2336 del 2026), il quale deve rimborsare il contributo versato dal controinteressato. Le spese sono compensate per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole