Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 23 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale soddisfazione, da parte dell’Amministrazione convenuta, delle pretese fatte valere con il ricorso determina la cessazione della materia del contendere per carenza sopravvenuta di interesse alla coltivazione del giudizio. Ai fini della liquidazione delle spese di lite opera il principio della soccombenza virtuale: rileva la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione. La condanna alle spese presuppone pertanto la virtuale fondatezza del ricorso, valutata anche alla luce del comportamento dilatorio dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto alla Corte dei Conti l’accertamento del proprio diritto all’inclusione nella base pensionabile, nelle quote B e C, dell’emolumento percepito dall’organizzazione sindacale presso cui era distaccato in un determinato periodo. Il ricorrente ha quindi agito per il riconoscimento della contribuzione aggiuntiva connessa alla carica sindacale.

Nel costituirsi, l’INPS ha rappresentato che il sindacato aveva trasmesso i documenti mancanti solo in data 2.2.2024 e che la pensione era stata ricalcolata il 24.4.2024, con comunicazione della liquidazione definitiva il 26.4.2024 e pagamento degli arretrati con il rateo di giugno 2024. All’udienza il ricorrente si è associato alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna alle spese; l’INPS ha chiesto la compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico ha deciso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, quarto comma, c.g.c., potendo la motivazione consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

La Corte ha rilevato che l’intervenuta integrale soddisfazione delle pretese da parte dell’Amministrazione convenuta determina la sopraggiunta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Sulla regolazione delle spese il Giudice ha richiamato il principio della soccombenza virtuale: ai fini della liquidazione deve essere considerata la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione. Su questa base ha ritenuto di dover condannare l’INPS al pagamento delle spese in favore del ricorrente, richiamando sul punto la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sent. n. 106/2024.

Il fondamento della condanna è stato individuato nel comportamento dell’Istituto: è documentato in atti che il ricorrente aveva sollecitato più volte nel corso del 2023 la definizione della propria richiesta, producendo tutta la documentazione in proprio possesso, mentre l’INPS ha atteso più di un anno, dopo l’iniziale richiesta, per provvedere al pagamento. Le spese sono state liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge, secondo i criteri del DM n. 55/2014 e in considerazione dell’esito del giudizio.

Nel dispositivo la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’INPS alle spese di lite come sopra liquidate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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