Giudicato sulla Carta docente: ottemperanza e limiti degli interessi (TAR Emilia-Romagna n. 501 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. presuppone l’accertata inesecuzione di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e la persistenza dell’inadempimento oltre il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 per le Amministrazioni dello Stato. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un Commissario ad acta. Tuttavia, il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire: è pertanto inammissibile la domanda volta a ottenere la condanna agli interessi legali quando la pronuncia azionata nulla dispone in merito e non è proposta la specifica azione ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
Una docente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 1.500,00.
La ricorrente ha dedotto che la decisione, ritualmente notificata e passata in giudicato, era rimasta ineseguita. Ha quindi chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere, con accredito della somma e degli interessi legali, e che si nominasse sin d’ora un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il rimedio di ottemperanza. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia mediante certificazione della Cancelleria del giudice ordinario, e l’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento, non essendosi neppure costituita.
È risultato altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, essendo intervenuta la notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, con adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato.
Quanto agli interessi legali, il Collegio ha rilevato che la sentenza da eseguire nulla disponeva in merito. Ha ricordato il principio per cui il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario, richiamando in proposito TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 14 febbraio 2018 n. 980. Non era stata inoltre proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati anzi richiesti espressamente gli interessi dalla maturazione del credito. L’istanza è stata pertanto rigettata.
Infine, poiché le funzioni commissariali erano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al Commissario ad acta e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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