Permesso di soggiorno: la scelta di curarsi all’estero non integra i gravi (TAR Lombardia n. 230 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I gravi e comprovati motivi che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, giustificano l’interruzione del soggiorno in Italia per più di sei mesi non sussistono quando le terapie praticate all’estero potevano essere agevolmente somministrate nel territorio nazionale. La circostanza che lo straniero abbia scelto di curarsi nel Paese d’origine non integra la causa di giustificazione, perché quella scelta resta libera ma produce l’effetto di far venir meno il requisito della permanenza continuativa in Italia. Il diritto alla scelta del luogo di cura non è posto in discussione dall’Amministrazione e non è conferente rispetto alla valutazione dei presupposti del titolo di soggiorno. La valutazione dell’Amministrazione che escluda la barriera linguistica come ostacolo alla cura in Italia è logica e congruamente motivata quando il relativo assunto resti ipotetico e indimostrato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari e ne aveva chiesto il rinnovo. Trasferita la pratica alla competente Questura, questa rilevava dall’esito degli accertamenti che lo straniero si era allontanato dall’Italia per oltre otto mesi consecutivi, con uscita e rientro attestati dai timbri apposti sul passaporto.

Dopo un primo preavviso di rigetto e le osservazioni del difensore, l’Amministrazione negava il rinnovo rilevando che la documentazione medica prodotta era priva di valore probatorio perché non legalizzata. Il ricorrente impugnava quel provvedimento. Il Tribunale, in sede cautelare, ordinava la riapertura del procedimento perché fosse valutato il contenuto del rapporto medico e non solo la sua forma. All’esito del riesame veniva emesso un nuovo rigetto, fondato sull’inidoneità della patologia a integrare i gravi e comprovati motivi, e anche tale atto veniva impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse: il nuovo provvedimento adottato all’esito del riesame imposto dall’ordinanza di remand supera quello originario.

Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ritiene la valutazione della Questura logica e congruamente motivata. Le terapie alle quali il ricorrente afferma di essersi sottoposto in Marocco, tanto quella farmacologica quanto le sedute di psicoterapia cognitivo-comportamentale, avrebbero potuto essere somministrate in Italia. Quanto alla barriera linguistica, il Collegio richiama la valutazione già espressa in sede cautelare: l’ostacolo è ipotetico e indimostrato, mentre rientra nel notorio la presenza sul territorio nazionale di professionisti e mediatori in grado di offrire la prestazione in una lingua comprensibile al ricorrente.

Il richiamo al diritto di scegliere in quale luogo farsi curare è inconferente. Quel diritto non è stato messo in discussione dall’Amministrazione: il ricorrente era libero di curarsi in Marocco pur potendo essere curato in Italia. Ogni scelta comporta le sue conseguenze, e quella compiuta determina la perdita del requisito della permanenza continuativa in Italia ai fini del rilascio del permesso per lavoro.

Il Tribunale osserva incidentalmente che la nuova documentazione medica non appare nemmeno attendibile, perché riferisce di un trattamento di nove mesi, incompatibile con la durata effettiva della permanenza all’estero, pari a otto mesi e sette giorni, e in contraddizione con il precedente rapporto, che collocava l’inizio della cura in una data dalla quale si desume una durata di sette mesi.

Quanto alla giustificazione prospettata solo in memoria, fondata sulla chiusura delle frontiere, il Collegio la ritiene tardiva, perché proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e inammissibile, perché contenuta in un atto depositato e non notificato all’Amministrazione. Nel merito, la documentazione non dimostra la sospensione continuativa dei voli per l’intero periodo asserito. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca. Il Collegio non ammette infine il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per i motivi aggiunti, stante la loro evidente infondatezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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