Cessazione dalla ferma volontaria del carabiniere e sindacato sulla discrezionalità militare (C.G.A.R.S. n. 580 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione militare fa cessare anticipatamente la ferma volontaria quadriennale del carabiniere non costituisce una sanzione disciplinare in senso proprio, ma esprime il giudizio sull’idoneità del militare alla prosecuzione del rapporto e alla eventuale immissione in servizio permanente. In tale sede l’Amministrazione gode di margini di discrezionalità più ampi rispetto a quelli riconosciuti in sede di applicazione di mere sanzioni di stato, potendo valutare complessivamente qualità morali, buona condotta, attitudini e rendimento. Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del controllo di ragionevolezza, adeguatezza della motivazione e correttezza dell’istruttoria, restando estranea al giudizio la tematica della gradualità della sanzione. L’accertamento dei fatti in sede disciplinare è autonomo rispetto alla qualificazione penalistica, e la pronuncia del giudice penale che dichiari la particolare tenuità del fatto non inficia il provvedimento amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolato nell’Arma dei carabinieri nel dicembre 2018 come carabiniere effettivo in ferma volontaria quadriennale, veniva destinato alla Legione carabinieri “Sicilia”. Sulla base di una denuncia sporta da altro militare per furto militare, aggravato e continuato, relativo alla sottrazione di una somma di denaro e di materiale per l’igiene personale all’interno della Stazione di servizio, veniva avviata la formale inchiesta disciplinare.

La Commissione di disciplina lo giudicava non meritevole di permanere in ferma volontaria e di conservare il grado; la Direzione generale per il personale militare condivideva il giudizio e il Comando generale disponeva la cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare ai sensi degli artt. 951, comma 1, e 1357, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso e il militare proponeva appello, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il quadro normativo dell’arruolamento: la ferma volontaria quadriennale va considerata come periodo di prova, al termine del quale il militare è ammesso in servizio permanente solo se meritevole per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, secondo l’art. 948 del C.O.M.. Nel caso concreto il provvedimento era stato adottato quando mancavano meno di cinque mesi all’esaurirsi del quadriennio.

Quanto al primo motivo, il Collegio ritiene i fatti compiutamente accertati nel procedimento disciplinare, svoltosi nel rispetto delle norme sulla partecipazione procedimentale, con specifici accertamenti sulle memorie difensive. Il provvedimento è adeguatamente motivato, ragionevole e privo di difetti istruttori, emergendo dalla sua lettura l’iter logico e procedurale seguito.

La sentenza del Tribunale militare di Napoli, che ha assolto l’appellante per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non assume rilievo dirimente. Il giudice militare non reputa insussistenti i fatti, ne conferma la versione e la qualificazione giuridica, limitandosi a escludere la gravità del danno e la consistenza del dolo. Rientra nella fisiologia dei rapporti tra giurisdizioni che gli stessi fatti ricevano dalla pubblica amministrazione una differente rilevanza.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude la natura sanzionatoria del provvedimento. La decisione attiene al giudizio che consente di sostituire alla ferma volontaria il contratto a tempo indeterminato: l’Amministrazione ha valutato anche i precedenti disciplinari e di servizio, la flessione del rendimento, il trasferimento disposto per comportamento lesivo del prestigio dell’Istituzione e le valutazioni negative su vigore mentale, esemplarità e lealtà. I margini di discrezionalità sono dunque più ampi e legittimano la cessazione anticipata; resta estranea al giudizio la gradualità della sanzione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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