Indennità di trasferimento calcolata tra sedi di servizio non tra case comunali (TAR Lazio n. 210 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, legge n. 86/2001 spetta al personale trasferito d’autorità ad altra sede di servizio ubicata in un comune diverso, quando la distanza tra la sede di provenienza e quella di destinazione supera i dieci chilometri. Ai fini del calcolo non rileva la distanza tra le case comunali, ma quella tra le sedi di servizio, misurata secondo l’ordinaria percorrenza stradale. La regola trova conferma nel comma 1-bis della medesima disposizione, che riferisce la distanza alle sedi di servizio. La causa ostativa consistente nella derivazione del trasferimento dalla soppressione o dislocazione dei reparti deve essere provata dall’Amministrazione, alla quale incombe l’onere del fatto impeditivo.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza in servizio presso il Centro Navale di Formia con la qualifica di Aiutante Sanità addetto al reparto Infermeria, veniva trasferito d’ufficio con decorrenza 15 settembre 2016 alla Legione Allievi di Gaeta, nell’ambito di una revisione organizzativa dei Servizi Sanitari.

Dopo la presa di servizio, l’interessato chiedeva la corresponsione dell’indennità ex art. 1, comma 1, legge n. 86/2001. L’Amministrazione riconosceva l’emolumento forfettario ex art. 47, comma 5, d.P.R. n. 164/2002, ma negava l’indennità di trasferimento, ritenendo non superata la distanza dei dieci chilometri in applicazione del Compendio del Trattamento Economico Accessorio del 20 maggio 2016, che assume a riferimento le case comunali. Il militare impugnava la nota di diniego e il Compendio, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la formulazione ratione temporis dell’art. 1 legge n. 86/2001, che subordina l’indennità al trasferimento d’autorità in un comune diverso da quello di provenienza. Esamina poi il comma 1-bis, introdotto dall’art. 1, comma 163, legge n. 228/2012, che esclude l’indennità per il personale trasferito ad altra sede limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito di soppressione o dislocazione dei reparti.

Sul criterio di calcolo il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato secondo cui rileva la distanza tra le sedi di servizio, non tra le case comunali. Richiama in proposito Cons. Stato, sez. II, n. 6789 del 2021, Cons. Stato, sez. II, n. 7605 del 2023 e le pronunce ivi citate. La disposizione del comma 1-bis, riferendosi alle sedi di servizio senza ulteriori specificazioni, conferma sul piano interpretativo tale lettura. La distanza va misurata secondo l’ordinaria percorrenza stradale, non in linea d’aria.

Il diniego impugnato si fonda testualmente ed esclusivamente sull’insussistenza della distanza tra case comunali prescritta dal Compendio. Non emerge dal provvedimento, né da altra documentazione prodotta, che il trasferimento sia derivato dalla soppressione dell’infermeria della sede di provenienza, circostanza affermata dall’Avvocatura erariale ma non provata.

Il Collegio ritiene quindi fondate le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, attratte alla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trova applicazione il regime probatorio dell’art. 2697 c.c.: l’onere di provare il fatto impeditivo del diritto vantato dal ricorrente incombe sulla parte che lo allega. L’Amministrazione non ha fornito tale prova.

Quanto alla sussistenza della distanza, la stessa risulta attestata dal documento estratto da Google Maps, ritenuto idoneo allo scopo dalla pronuncia Cons. Stato n. 7605/2023, è stata accertata in precedenti giudizi e non è stata contestata. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della nota di diniego e, in parte qua, del Compendio; l’Amministrazione è condannata a corrispondere l’indennità di trasferimento con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda. Le spese seguono la soccombenza, mentre non si ravvisano i caratteri della lite temeraria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *