La natura non grave dell’handicap non giustifica il diniego dell’insegnante di sostegno (TAR Calabria n. 2082 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circolare dell’Ufficio scolastico regionale che consente la nomina in deroga dell’insegnante di sostegno solo per gli alunni affetti da handicap grave è illegittima. L’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992 contempla le difficoltà di apprendimento tra le condizioni di disabilità idonee a determinare svantaggio sociale e non individua un livello minimo al di sotto del quale non sorge il diritto alle prestazioni. Gli Uffici scolastici devono attribuire agli Istituti tanti insegnanti di sostegno quante sono le ore oggetto delle proposte dei dirigenti scolastici, salvo un potere meramente correttivo fondato su riscontri oggettivi. Anche in presenza di disabilità lievi o medie le proposte del GLO devono avere un seguito, nel contemperamento degli interessi, anche di finanza pubblica, in gioco. La natura non grave dell’handicap non è di per sé ragione per negare la nomina dell’insegnante di sostegno.
Il Fatto
I genitori di un alunno frequentante la classe terza della scuola primaria, portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, consegnavano all’Istituto il verbale di invalidità e chiedevano la nomina di un insegnante di sostegno. La scuola inoltrava all’Ufficio scolastico provinciale la richiesta di integrazione dell’organico in deroga per nove ore di sostegno, senza alcun seguito.
L’amministrazione si richiamava alla circolare dell’Ufficio scolastico regionale che, per le segnalazioni successive alla formazione dell’organico, limita la deroga ai casi di handicap grave ex art. 13, comma 3, legge n. 104/1992. I ricorrenti impugnavano la circolare e gli atti connessi, deducendone il contrasto con l’art. 13, comma 1, legge n. 104/1992 e con l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 66/2017, e chiedevano l’accertamento del diritto al sostegno e il risarcimento del danno. Il Ministero eccepiva l’intempestività della documentazione medica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma il contenuto dell’ordinanza cautelare, non essendo emersi nuovi elementi decisionali e non risultando chiarito se il provvedimento cautelare sia stato ottemperato e se per l’anno scolastico 2025/2026 sia stato nominato un insegnante di sostegno.
La decisione si pone in linea con il consolidato orientamento del Tribunale, richiamato nelle sentenze del 17 maggio 2023, n. 752, del 10 giugno 2024, n. 904, del 30 agosto 2024, n. 1292 e del 30 settembre 2024, n. 1382. Non è controversa la situazione di handicap dell’alunno che, sebbene non grave, necessita di sostegno, come richiesto dal competente dirigente scolastico.
La mancata assegnazione non dipende da una specifica analisi della vicenda attraverso un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco. Il silenzio dell’amministrazione trova ragione nella nota secondo cui la nomina in deroga spetterebbe soltanto per gli studenti affetti da handicap grave. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023, il Tribunale ribadisce che gli Uffici scolastici devono attribuire agli Istituti tanti insegnanti di sostegno quante sono le ore oggetto delle proposte dei dirigenti, salvo un potere meramente correttivo basato su riscontri oggettivi, e che le proposte del GLO devono avere un seguito anche in presenza di disabilità lievi o medie.
La particolare tutela apprestata per l’handicap grave non può tradursi nell’automatica sottovalutazione delle esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave. L’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992 non individua un livello minimo di disabilità, sicché il ricorso è fondato e va accertata l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione. Restano ferme le prerogative dell’amministrazione: spetta al GLO riunirsi ed elaborare il PEI, in ragione del quale provvedere eventualmente alla nomina.
Non occorre disporre l’annullamento della circolare, priva di natura provvedimentale. La domanda risarcitoria è generica, priva dell’indicazione di elementi fattuali concreti idonei a integrare un danno risarcibile, e va rigettata. Le spese di merito sono compensate.
Nota della Redazione
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