Rinuncia al ricorso avanti al TAR: estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, cod. proc. amm. (TAR Basilicata n. 144/2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente manifestata dal procuratore della parte ricorrente munito di procura speciale, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, cod. proc. amm., senza necessità di una pronuncia nel merito, tutte le volte in cui le altre parti costituite non abbiano manifestato opposizione. L’estinzione consegue alla mera presa d’atto dell’intervenuta rinuncia da parte del Collegio, che non è chiamato a verificare la fondatezza della domanda. La rinuncia può essere motivata da circostanze sopravvenute, come l’ampliamento dei posti assegnati all’operatore economico nell’ambito della procedura, che ridimensionano l’interesse alla coltivazione dell’azione; tale sopravvenienza, incidendo sulla sola utilità concreta della decisione, non preclude l’estinzione ma può integrare i giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, ferma restando la regolazione delle spese della fase cautelare già disposta.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Basilicata gli atti della procedura ad evidenza pubblica indetta dalla Provincia di Matera per l’affidamento dell’accordo quadro per i servizi di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. L’atto di affidamento aveva visto l’aggiudicazione in favore di diversi operatori economici, tra cui la stessa ricorrente, ma quest’ultima contestava la mancata ostensione degli atti di gara e la determinazione dei punteggi, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di inefficacia della graduatoria e, in via subordinata, il subentro nei contratti eventualmente stipulati, con condanna al risarcimento danni.
Nel corso del giudizio, il Ministero dell’Interno e due delle società controinteressate si erano costituiti in giudizio. Successivamente, il procuratore di parte ricorrente, munito di apposita procura speciale, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso con nota del 30 gennaio 2026, notificata il successivo 2 febbraio. La rinuncia risultava motivata da circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso, precisamente l’intervenuto ampliamento dei posti assegnati alla società ricorrente nell’ambito della procedura di gara, che aveva determinato un ridimensionamento del suo interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio, preso atto della dichiarazione di rinuncia presentata dal difensore di parte ricorrente, ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali per l’estinzione. In particolare, ha rilevato che, in difetto di opposizione da parte delle controparti costituite, non restava che prendere atto dell’intervenuta rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, cod. proc. amm., norma che espressamente prevede l’estinzione del giudizio in caso di rinuncia non opposta.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale ha considerato che la rinuncia era motivata da circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso, ossia l’ampliamento dei posti assegnati alla ricorrente, con conseguente ridimensionamento dell’interesse all’ulteriore coltivazione dell’azione impugnatoria. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a integrare i giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti. Il Collegio ha tuttavia fatto salva la regolazione delle spese della fase cautelare, già disposta in favore delle controparti costituite, precisando che la compensazione disposta riguarda esclusivamente le spese del giudizio di merito.
In applicazione di tali principi, il TAR ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese tra le parti e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. La pronuncia non entra nel merito della controversia, limitandosi a prendere atto della volontà della parte ricorrente di non proseguire l’azione, nel rispetto del principio dispositivo che governa il processo amministrativo.
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Nota della Redazione
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