Modulistica di bando inapplicabile al professionista e soccorso istruttorio dovuto (TAR Abruzzo n. 289 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La modulistica predisposta dall’amministrazione per la partecipazione a un bando non può pretendere dal libero professionista dichiarazioni riferite a stati e qualità propri dell’imprenditore commerciale, quali l’assoggettamento a procedure concorsuali o la regolare costituzione di società con amministratori, direttori tecnici e soci. Tali dichiarazioni sono estranee allo status del professionista e la loro omissione non integra una causa di inammissibilità della domanda. L’amministrazione non può modificare la legge di gara in via interpretativa attraverso chiarimenti o pareri che ne contraddicano il tenore. Ove la modulistica non si attagli a una categoria di destinatari, il soccorso istruttorio è dovuto, ai sensi dell’art. 6, lett. b), legge n. 241/1990 e dell’art. 71 d.P.R. n. 445/2000. È illegittima per eccesso di potere l’esclusione fondata su dichiarazioni incoerenti con la qualità del candidato.
Il Fatto
La Regione Abruzzo pubblica il bando “Fare Centro”, destinato ai territori colpiti dal sisma del 2009, con contributi rivolti alle attività economiche, compresi gli appartenenti agli ordini professionali. Il ricorrente, architetto, presenta domanda per la linea A di finanziamento, avendo già ricollocato lo studio nel centro storico de L’Aquila.
Nella graduatoria provvisoria la sua domanda è esclusa ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), del bando, per non aver barrato alcune autodichiarazioni contenute nel modulo, riferite a stati di fallimento e a costituzione di società. Seguono istanza di rettifica in autotutela e provvedimento di conferma dell’inammissibilità. Il professionista impugna gli atti davanti al TAR, deducendo eccesso di potere e omesso soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che il ricorrente è libero professionista e che le dichiarazioni previste dalla modulistica riguardano situazioni proprie dell’imprenditore commerciale. La differenza tra le due figure è ontologica: le procedure concorsuali presuppongono la qualità di imprenditore, e le professioni intellettuali non rientrano tra le attività commerciali.
Il TAR richiama la propria sentenza n. 224/2019, resa in un caso analogo, secondo cui la dichiarazione sull’assenza di procedure concorsuali si riferisce inequivocabilmente agli imprenditori commerciali. Ne consegue che la dichiarazione, anche se resa in senso positivo, non avrebbe avuto rilievo ai fini dell’ammissione al beneficio: la sua omissione non può quindi produrre conseguenze preclusive. Quanto alle altre dichiarazioni, relative alla costituzione dell’impresa e ai relativi organi, il professionista ha correttamente barrato solo le caselle riferibili alla propria situazione.
Il Collegio esclude che i chiarimenti regionali e il parere dell’Avvocatura regionale possano sanare l’incoerenza della modulistica. All’amministrazione è precluso modificare la legge di gara in via interpretativa: i chiarimenti vanno letti, se possibile, in modo compatibile con il bando, altrimenti restano inapplicabili.
Quanto al secondo motivo, il TAR rileva che il soccorso istruttorio era dovuto, in presenza di una modulistica non adatta ai professionisti, categoria pacificamente destinataria del bando. L’intervento è poi effettivamente avvenuto, con la richiesta di compilazione di un modulo ai fini dell’inserimento in graduatoria con riserva, ma ciò conferma l’illegittimità dell’esclusione originaria.
Il ricorso è pertanto accolto nel merito, con annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, a carico della Regione Abruzzo.
Nota della Redazione
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