Omessa distrazione delle spese emendabile con la correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 25611 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese a favore del difensore che si è dichiarato antistatario, ritualmente richiesta nelle conclusioni, integra un errore materiale e non un errore di giudizio. Essa è pertanto emendabile con il procedimento di correzione di cui agli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. L’istanza di correzione, avanzata dalla parte che ne ha interesse, è ammissibile quando la distrazione sia stata effettivamente domandata nel giudizio concluso con il provvedimento da correggere. Il rimedio non incide sul decisum, ma ne integra il solo dispositivo, nei limiti della richiesta originaria.

Il Fatto

Il procedimento riguarda il controricorrente di un giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza della Corte n. 5898/2026, depositata il 16.03.2026, che aveva respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate condannandola alla rifusione delle spese in favore del controricorrente. Nel controricorso il difensore aveva chiesto la condanna con distrazione a proprio favore, essendosi dichiarato antistatario. Il provvedimento omise però di indicare la distrazione ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.

Il controricorrente ha quindi proposto istanza di correzione, chiedendo l’integrazione del dispositivo nel senso indicato. Il procedimento è stato iscritto d’ufficio con decreto presidenziale del 10.04.2026.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla verifica della ritualità della domanda. L’istanza di distrazione risulta essere stata formulata nelle conclusioni del controricorso: il presupposto processuale dell’emenda è dunque soddisfatto, poiché il giudice del merito era stato investito della richiesta.

Il secondo passaggio riguarda la qualificazione della omissione. La Corte esclude che si tratti di un errore concettuale o di giudizio: la mancata indicazione della distrazione non implica alcuna rivalutazione del rapporto processuale, ma una mera difformità tra quanto richiesto e quanto trasfuso nel dispositivo.

Ne deriva la riconduzione della fattispecie all’errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione. Il Collegio richiama a sostegno Cass. Sez. III n. 5082 del 26.02.2024, che aveva già ammesso il rimedio per la medesima omissione.

La Corte accoglie quindi l’istanza e dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 5898/2026 sia corretto aggiungendo, ove è scritto “compensi e accessori di legge”, l’inciso “da distrarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario”. La correzione resta nei limiti della domanda originaria e non investe il resto della statuizione sulle spese.

Segue il rinvio alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Il provvedimento di correzione è così destinato a integrare il solo dispositivo, lasciando inalterata la sostanza della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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