Cessazione materia contendere ottemperanza Carta docente spese a carico amministrazione (TAR Piemonte n. 727 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., anche quando l’adempimento sia intervenuto nel corso del giudizio. La declaratoria non priva il ricorrente del rimborso delle spese: l’amministrazione va condannata a rifonderle quando ha dato esecuzione al titolo solo dopo la proposizione del ricorso, poiché l’inerzia iniziale ha reso necessario l’intervento del giudice. La decisione sul rimborso presuppone che il ricorso abbia conseguito l’effetto utile dell’adempimento. Il giudice amministrativo può disporre la riunione dei ricorsi per ragioni organizzative di snellimento dell’arretrato, ma tale riunione incide solo sulla redazione e pubblicazione del provvedimento e non altera i meccanismi decisionali né il contenuto delle singole decisioni.

Il Fatto

Quattro docenti hanno agito in via di ottemperanza davanti al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione di altrettante sentenze del Tribunale di Torino, Sezione lavoro. Ciascun titolo accertava il diritto al beneficio economico annuo della Carta elettronica del docente, per l’aggiornamento e la formazione professionale, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento degli importi corrispondenti tramite la medesima Carta.

I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione di quei giudicati e chiesto l’ottemperanza. Nelle more, l’amministrazione resistente ha depositato memoria dalla quale risulta l’avvenuto adempimento di quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, per le quattro impugnative, ricorrono le condizioni previste dal decreto del Presidente della Sezione Terza n. 3 del 10 marzo 2025, adottato per lo snellimento dell’arretrato in materia di Carta del docente. Le decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo, sicché se ne è disposta la riunione. Il Tribunale ha precisato che la riunione opera a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento e non incide sul contenuto delle singole decisioni.

Nel merito, dalla memoria depositata dal ricorrente in vista della camera di consiglio è emerso che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze poste a fondamento dei ricorsi. Il giudizio di ottemperanza ha quindi raggiunto il suo scopo, poiché l’esecuzione del giudicato, pur tardiva, è intervenuta.

Su questa premessa il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La formula processuale riflette la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia, una volta soddisfatta la pretesa sostanziale del ricorrente.

Il profilo decisivo riguarda le spese. Il Tribunale ha posto il carico a carico della parte resistente perché questa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso. L’inerzia serbata fino all’instaurazione del giudizio giustifica la condanna, in applicazione del principio per cui la soccombenza va valutata in relazione all’epoca dell’adempimento rispetto all’inizio del processo.

Il dispositivo condanna dunque l’amministrazione a rifondere, per ciascun ricorso, le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 800,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, e alla refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Il giudice ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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