Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza al giudicato sulla Carta docente (TAR Piemonte n. 729 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di un titolo giudiziale che riconosce il diritto alla Carta docente, la sopravvenuta adozione da parte dell’amministrazione del provvedimento attuativo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse del ricorrente all’accertamento dell’inadempimento. La circostanza che l’esecuzione sia intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza integra il presupposto per porre le spese di lite a carico dell’amministrazione resistente, secondo il criterio della soccombenza sostanziale. La riunione dei ricorsi, disposta con decreto organizzativo del Presidente di Sezione per la trattazione omogenea delle controversie in materia, non incide sul contenuto delle singole decisioni.
Il Fatto
Numerosi ricorrenti, docenti di scuole piemontesi, hanno agito dinanzi al TAR Piemonte per ottenere l’ottemperanza a sentenze del Tribunale di Vercelli e del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, passate in giudicato. Ciascun titolo accertava il diritto all’erogazione del Bonus Carta Docente, per più annualità, mediante apertura del c.d. borsellino elettronico e successivo accredito delle somme.
Non avendo il Ministero dell’Istruzione e del Merito dato esecuzione ai giudicati, i ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi di ottemperanza, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà atto che, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, la parte ricorrente ha rappresentato che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi. Tale sopravvenienza processuale viene qualificata come esecuzione del titolo in pendenza di giudizio.
Su questa premessa il Tribunale applica l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e dichiara la cessazione della materia del contendere. La decisione riposa sul rilievo che l’ottemperanza ha privato di oggetto l’accertamento richiesto, venendo meno l’interesse alla pronuncia.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le pone a carico di parte resistente perché l’amministrazione ha dato esecuzione al titolo solo successivamente alla proposizione del ricorso. Il criterio della soccombenza viene così riferito alla condotta processuale, non all’esito formale del giudizio.
La liquidazione è operata in € 800,00 per ciascun ricorso a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, e con refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
Il Tribunale dà infine conto della riunione dei ricorsi, disposta in forza del decreto presidenziale che adotta misure organizzative per lo snellimento dell’arretrato in materia di Carta docente, precisando che la riunione opera a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento e non incide sul contenuto delle singole decisioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.