Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nell’ottemperanza pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 41 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, la sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato, risultante dalla documentazione prodotta dall’amministrazione resistente e confermata dal ricorrente in udienza, elimina l’interesse ad agire e a contraddire e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La relativa pronuncia presuppone l’accertamento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da valutare con riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Quanto alle spese, la compensazione è giustificata quando l’esecuzione abbia avvio prima della notificazione del ricorso per ottemperanza e si completi entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Il Fatto

Il ricorrente, pensionato, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 159/2017, pubblicata il 10 marzo 2017 e passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto il suo diritto all’adeguamento del trattamento pensionistico derivante dal calcolo della perequazione in base all’art. 36 L.R. 6/1997, con condanna dell’amministrazione alla riliquidazione e al pagamento delle differenze, maggiorate degli interessi legali e dell’integrazione per svalutazione monetaria.

Dopo una diffida notificata nel febbraio 2021, il ricorrente ha denunciato la perdurante inerzia del Fondo Pensioni Sicilia e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. Costituitosi in giudizio, l’ente ha documentato di aver avviato il ricalcolo già con il rateo di agosto 2018 e di aver liquidato le differenze positive con il cedolino di dicembre 2023, entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del ricorso, invocando l’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha verificato che la documentazione della parte resistente e la dichiarazione resa dal ricorrente in udienza dimostrano il sopravvenire di una situazione che ha eliminato le ragioni del contendere. È venuto meno, pertanto, l’interesse ad agire e a contraddire, inteso come interesse a un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.

Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento espresso da Corte dei conti Sez. giurisd. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210, secondo cui tale interesse va accertato avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Su questa base ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Sulla regolamentazione delle spese, il giudice ha rilevato che l’esecuzione della sentenza ha avuto avvio già nel corso del 2018. Ha inoltre considerato che il ricorrente non aveva notificato la sentenza all’amministrazione prima del deposito del ricorso e che l’ente ha completato l’esecuzione entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione.

Il Fondo Pensioni aveva richiamato, a sostegno, l’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Sez. II 7/3/2016 n. 2978) sull’applicabilità di quel termine all’azione di ottemperanza. Il giudice contabile non ha dovuto risolvere la questione in termini generali, perché la richiesta di compensazione trovava comunque fondamento nei fatti accertati.

In ragione di tali circostanze, il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese, ponendo a carico di ciascuna parte le proprie. La decisione si è così chiusa con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione, senza condanna dell’amministrazione al rimborso in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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