Cessazione della materia del contendere nel giudizio contabile pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 374 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della cessazione della materia del contendere trova applicazione anche nel giudizio contabile, pur in assenza di una disposizione espressa nel codice di giustizia contabile, in virtù del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile e dell’elaborazione giurisprudenziale. Esso presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti che eliminano integralmente ogni posizione di contrasto tra le parti e la successiva carenza dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.. La definizione è assimilabile all’estinzione per la comune inidoneità al giudicato sul merito e non richiede una pronuncia di merito che sarebbe priva di utilità per le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente della Guardia di Finanza cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, è titolare di pensione diretta di inabilità liquidata dall’INPS a decorrere dal 25.09.2021. Egli chiedeva la rideterminazione della quota retributiva con attribuzione dell’aliquota pensionabile del 2,44% per le anzianità maturate al 31.12.1995, ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
Costituendosi, l’Istituto documentava di avere già liquidato la pensione applicando direttamente l’aliquota richiesta, in conformità alle circolari n. 107 del 14.07.2021 e n. 199 del 29.12.2021, emanate dopo gli approdi delle Sezioni riunite. Chiedeva quindi il rigetto per carenza di interesse. All’udienza il difensore del ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere, senza opposizione della controparte.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico rileva che la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dalla documentazione prodotta dall’Istituto. Da tale circostanza deriva l’ineludibile corollario della cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla parte e non contestato dalla controparte.
La Corte ricostruisce l’istituto muovendo dall’assenza di una disciplina espressa nel codice di giustizia contabile. Il fondamento è individuato nei principi generali dell’ordinamento e nel rinvio dinamico dell’art. 7, comma 2, c.g.c. al codice di procedura civile, oltre che nell’elaborazione giurisprudenziale formatasi su questa modalità di definizione del giudizio.
Il percorso argomentativo poggia su un consolidato indirizzo interno, richiamato attraverso plurime pronunce delle Sezioni giurisdizionali regionali e della III Sezione Centrale d’Appello n. 137/2003, e sul corrispondente orientamento della Corte di Cassazione, tra cui Cass. civ. n. 1378/2012 e SS.UU. n. 1048/2000. Da tali arresti si ricava la qualificazione della cessazione come modalità “atipica” di definizione della causa, sostanzialmente assimilabile all’estinzione per la comune inidoneità al giudicato sul merito della pretesa.
Sul piano dei presupposti, il Giudice richiede la sopravvenienza di fatti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti e la conseguente carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. La ragione è coerente con la necessità che una pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna utilità per le parti. Accertata la satisfazione della pretesa, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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