Salario accessorio e piano di rientro: danno erariale non attuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 39 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contrattazione collettiva integrativa, l’art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001 prevede, in caso di superamento dei vincoli finanziari, un obbligo di recupero delle somme erogate in eccesso nell’ambito della sessione negoziale successiva. Ove l’amministrazione abbia approvato e avviato il piano di rientro, con certificazione dell’organo di revisione, il danno erariale non è attuale: esso può assumere concretezza solo se il recupero non venga eseguito, con responsabilità dei soggetti tenuti alla sua attuazione. L’illegittimità dell’atto o la nullità della clausola contrattuale costituiscono mero fatto giuridico e non integrano di per sé un pregiudizio risarcibile. La domanda della Procura che, in corso di giudizio, ridetermini in aumento il quantum su poste non contestate nell’invito a dedurre e nella citazione integra mutatio libelli ed è inammissibile.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il direttore generale, la dirigente dell’area risorse umane e i componenti del collegio dei revisori di un ateneo, chiedendo la condanna al pagamento di € 1.405.260,41 per danno erariale derivante dall’errata quantificazione del fondo salario accessorio del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nel periodo 2010-2019. Secondo l’accusa, il fondo era stato costituito senza formale determina e senza la prescritta certificazione per talune annualità, in violazione delle decurtazioni obbligatorie previste dalla legge.
La contestazione prendeva avvio da un articolo di stampa e dalle segnalazioni del direttore generale e del collegio dei revisori. Nel corso del giudizio l’ateneo approvava il piano di rientro previsto dalla normativa, con delibera del consiglio di amministrazione, e la Procura rideterminava la pretesa in aumento.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto le questioni preliminari. Accoglie l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per un convenuto: l’errata indicazione del cognome sull’avviso di giacenza ha impedito il ritiro del plico contenente l’invito a dedurre, che non ha raggiunto lo scopo di informazione e garanzia. Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul perfezionamento ex art. 140 c.p.c. è giudicato non congruente, perché l’errore ha inciso sulla conoscenza degli addebiti.
Quanto alla richiesta di rideterminazione del danno, il Collegio distingue emendatio e mutatio libelli. Nel giudizio di responsabilità amministrativa il divieto di domanda nuova opera in forza del richiamo all’art. 183 c.p.c. e dell’art. 87 c.g.c., a presidio del contraddittorio. Le poste aggiunte — differenziali PEO e fondo disponibile — costituiscono elementi di fatto ulteriori, emersi solo in esito all’istruttoria, che spostano i termini della controversia: la domanda incrementale è inammissibile e il danno azionato resta quello originario.
Nel merito, la domanda è respinta per la ragione più liquida. La Sezione ritiene che non sia attualmente configurabile alcun danno all’erario: la normativa di riferimento prevede espressamente la possibilità di errori nella determinazione del fondo e impone all’amministrazione l’attivazione di un rimedio obbligatorio di recupero integrale. L’ateneo ha approvato il piano di rientro con la certificazione positiva del collegio dei revisori, comprendendovi tutte le somme erogate in eccesso dal 2010 al 2019, anche quelle non considerate in citazione.
Il meccanismo dell’art. 40, comma 3-quinquies opera come correttivo automatico, mediante riassorbimento diluito nel tempo sulle risorse destinate ai fondi degli anni successivi. Una volta approvato e avviato, il danno può attualizzarsi solo se il recupero non venga eseguito. La Sezione richiama la giurisprudenza contabile in materia di enti locali e di art. 4 d.l. n. 16/2014, che riconosce efficacia di ristoro al recupero sul fondo decentrato.
Il Collegio esclude, inoltre, che la condotta contestata sia connotata da colpa grave, considerata la farraginosità della normativa e l’incertezza dei valori posti a base dei calcoli, resa palese dalle incongruenze tra le elaborazioni successive. I convenuti sono pertanto assolti, con liquidazione degli onorari a carico dell’università.
Nota della Redazione
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