Depuratore consortile assoggettabile ad AIA se manca garanzia di conformità a monte (TAR Lazio n. 796 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Un impianto di depurazione di acque reflue è assoggettabile ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del punto 6.11 dell’allegato VIII, parte II, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, allorché tratti reflui industriali provenienti da installazioni IPPC che non siano stati pretrattati a monte e giungano al depuratore privi di garanzia di conformità alla direttiva 91/271/CEE. Non è necessario che il depuratore sia specificamente incaricato di completare il ciclo di trattamento, essendo sufficiente il dato fattuale della mancanza di pretrattamento. La garanzia di conformità deve essere fornita dal soggetto richiedente il titolo e non può essere supplita in via presuntiva. L’assoggettabilità prescinde dalla circostanza che i reflui rispettino i limiti in ingresso.

Il Fatto

Le società ricorrenti, imprese insediate nel perimetro del consorzio per l’area di sviluppo industriale, impugnavano la determinazione con cui la Provincia ha rilasciato ad altra società l’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio di un impianto di depurazione consortile, attività IPPC 6.11 di trattamento di acque reflue. La prescrizione contestata imponeva al gestore dell’impianto di monitorare i reflui in ingresso verificando il rispetto dei limiti di scarico in rete fognaria, senza periodo transitorio e senza consentire deroghe ai valori soglia per i parametri derogabili.

Le ricorrenti lamentavano l’illegittimità della prescrizione perché introduceva valori soglia più stringenti per il conferimento delle acque reflue industriali, con lesione dell’affidamento e della libertà di iniziativa economica. Deducevano, altresì, la non assoggettabilità dell’impianto ad AIA.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dall’art. 6, comma 13, d.lgs. n. 152/2006 e dal punto 6.11 dell’allegato VIII, che richiede l’AIA per le installazioni di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalla direttiva 91/271/CEE. La questione dirimente è se il depuratore consortile tratti reflui coperti o meno dalla disciplina europea.

Richiamando la decisione del Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2026 n. 3778, il TAR afferma che le acque industriali sono “coperte” dalla direttiva solo se rispettano i limiti di accettabilità in pubblica fognatura. Il depuratore va assoggettato ad AIA ove non vi sia garanzia che le acque collettate da stabilimenti IPPC giungano già conformi ai limiti. Non occorre che il depuratore completi il ciclo di trattamento: basta che i reflui non siano pretrattati a monte.

Nel caso concreto, la garanzia di conformità difetta. L’ARPA regionale aveva rilevato che la società titolare non aveva fornito le caratteristiche dei reflui in ingresso né la descrizione del ciclo di gestione, ritenendo indispensabili pozzetti di campionamento. La società si era limitata a richiamare i parametri di dimensionamento, senza indicare le caratteristiche di tutti i parametri richiesti.

Quanto agli altri motivi, il collegio ricorda che in materia di AIA l’amministrazione esercita un potere discrezionale tecnico e amministrativo, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, dovendo bilanciare tutela ambientale e sostenibilità produttiva. Nella specie la scelta prudenziale di imporre il rispetto dei valori in ingresso senza deroghe non è irragionevole, essendo maturata per l’incompletezza delle informazioni fornite dal richiedente.

Nessun affidamento tutelabile sussiste in capo alle ricorrenti, che non hanno richiesto né ottenuto il titolo e non hanno partecipato al procedimento. Manca, inoltre, la prova dell’identità assoluta delle situazioni asseritamente discriminate. Quanto all’art. 41 Cost., la libertà di iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la tutela dell’ambiente e della salute. Il ricorso è rigettato nel merito, con compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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