Causa di servizio e artrosi dorso-lombare: prova del nesso ezio-logico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 378 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, la sussistenza del rapporto di causalità o concausalità efficiente e determinante tra fatti di servizio e infermità costituisce condizione necessaria per il riconoscimento del trattamento, ai sensi dell’art. 64, commi 2 e 3, d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. L’onere di provare l’infermità, i fatti di servizio e il nesso eziologico grava sul ricorrente secondo le regole civilistiche dell’art. 2697 c.c., mitigate dal principio di prossimità della prova, non essendo previste in materia norme che attribuiscano rilievo alle presunzioni. La concausa efficiente è l’antecedente che spiega forza preminente nel determinismo dell’evento, apportando un quid novis rispetto alle cause ordinarie di insorgenza. Il parere del Collegio Medico-Legale, in quanto CTU del giudice, è condivisibile quando si fondi su attendibili elementi di fatto e su adeguato supporto medico-scientifico, restando irrilevanti le osservazioni generiche del consulente di parte non riferite all’effettivo servizio svolto. La giurisdizione contabile pensionistica investe il rapporto nel suo complesso e gli atti amministrativi sono vagliati quali meri presupposti processuali.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente della Polizia di Stato in congedo dal 01.10.2022, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità artrosi dorso-lombare a modica incidenza funzionale e il conseguente trattamento pensionistico privilegiato, impugnando il decreto ministeriale di rigetto e il parere del CVCS.
Il CVCS aveva escluso la dipendenza da causa di servizio; il ricorrente deduceva l’erroneità degli atti sulla base di una consulenza medico-legale di parte, richiamando l’attività operativa svolta e la già riconosciuta dipendenza dell’artrosi cervicale. L’INPS si costituiva evidenziando di aver liquidato solo l’indennità una tantum; il MEF eccepiva il difetto di legittimazione passiva; il Ministero dell’interno chiedeva il rigetto. Disposta CTU al Collegio Medico-Legale, la causa veniva posta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del MEF, richiamando il principio secondo cui l’accertamento della titolarità dell’azione va svolto con riferimento a come essa è prospettata nel ricorso, restando la titolarità sostanziale questione di merito. La funzione sostanziale e procedimentale del CVCS non consente che il Ministero resti estraneo agli effetti della decisione.
Quanto all’eccezione di inammissibilità per carenza probatoria, la Corte la respinge perché attiene al merito. Precisato che la giurisdizione pensionistica investe il rapporto e che gli atti gravati sono meri presupposti processuali, il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile.
L’art. 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 richiede che le infermità dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili alla tabella A; l’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973 esige che i fatti di servizio siano causa ovvero concausa efficiente e determinante. Anche le infermità endogeno-costituzionali possono essere riconosciute, purché il servizio abbia inciso con rapporto causale determinante, assumendo valore di conditio sine qua non.
Nel merito il ricorso è infondato. La Corte ritiene pienamente condivisibile il parere del CML del 28 novembre 2025, che ha richiamato specificamente tutti e tre i rapporti informativi in atti e ha escluso ogni sovraccarico della colonna vertebrale riconducibile al servizio. Dalle schede emerge che il ricorrente svolse per un breve periodo servizi di ordine pubblico e, poi, attività prevalentemente interna presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico e la Sala Operativa.
La consulenza di parte e le osservazioni del CTP non hanno assolto l’onere probatorio, contenendo considerazioni generiche e in astratto, prive di riferimento all’effettivo servizio svolto. La causa della patologia artrosica va quindi rinvenuta in fattori esterni al servizio. Le spese sono compensate integralmente ex art. 31, comma 3, c.g.c., alla luce di Corte cost. n. 77/2018.
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Nota della Redazione
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