Riscatto del preruolo degli allievi militari e passaggio al metodo retributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 397 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione di un quinto del periodo di servizio, nei limiti complessivi di cinque anni, è computabile ai fini pensionistici anche per i periodi di preruolo comunque prestati, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, il diritto alla supervalutazione sorge con il verificarsi del fatto costitutivo, ossia con la frequentazione del corso, e non con la proposizione della domanda di riscatto né con il pagamento dell’onere. Ne consegue che, ove il militare abbia maturato diciotto anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, la pensione erogata con il criterio contributivo-misto va riliquidata con il criterio retributivo.
Il Fatto
Due militari già in servizio nel corpo della Guardia di Finanza, collocati in quiescenza con pensione di anzianità liquidata con il metodo contributivo-misto, hanno chiesto il riconoscimento e il riscatto dei periodi di preruolo svolti dall’arruolamento. Ciascuno aveva frequentato sei mesi di corso allievo, rispettivamente a decorrere dal 31 ottobre 1983 e dal 1° ottobre 1982.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il computo di tali periodi avrebbe consentito di raggiungere i diciotto anni contributivi alla data del 31 dicembre 1995 e dunque il passaggio al metodo retributivo. Dopo una diffida del 2022, l’INPS aveva replicato che le maggiorazioni di un quinto erano già conteggiate d’ufficio nel calcolo pensionistico. I ricorrenti hanno quindi agito in riassunzione davanti alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del diritto e la riliquidazione del trattamento, con domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
L’INPS aveva sostenuto che, alla data dell’istanza, i ricorrenti avevano già maturato il periodo massimo di maggiorazione di cinque anni, richiamando la circolare n. 119/2018. La Corte ha respinto questa impostazione muovendo dal dato letterale dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, che ammette la computabilità a titolo in parte oneroso degli aumenti nei limiti dei cinque anni massimi anche per i periodi di servizio comunque prestati.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza contabile prevalente, secondo cui può costituire oggetto di supervalutazione di un quinto anche il periodo di frequenza del corso presso la Scuola Allievi, in ragione della formulazione ampia della norma. Sono citate sul punto le pronunce Sez. I Centr. App. n. 280/2021 e Sez. II Centr. App. n. 223/2021.
La Corte ha poi fissato il momento di insorgenza del diritto. Non è la domanda di riscatto a farlo sorgere, ma il fatto costitutivo rappresentato dalla frequentazione della Scuola Allievi. La domanda e il pagamento dell’onere di riscatto costituiscono soltanto le modalità operative di esercizio del diritto già acquisito. Questa lettura, osserva il giudice, è più aderente al dato normativo e idonea a scongiurare dubbi di costituzionalità.
Nel caso concreto i periodi richiesti erano maturati entro il 31 dicembre 1997. La Corte ha quindi riconosciuto il diritto alla maggiorazione parzialmente onerosa per i sei mesi di corso allievo di ciascun ricorrente, precisando che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente non rilevano ai fini pensionistici. Ha inoltre stabilito che, ove risultino maturati diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la liquidazione va ricalcolata con il criterio retributivo. Le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, seguono la soccombenza dell’Istituto.
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Nota della Redazione
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