Responsabilità erariale e danno da concorrenza: prova non raggiunta (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 62 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per il c.d. danno da concorrenza, l’accertamento del pregiudizio erariale è soggetto agli ordinari requisiti della concretezza e dell’attualità, non vigendo criteri derogatori rispetto alle altre fattispecie di danno. Non può quindi assumersi a parametro di commisurazione il ribasso offerto da un concorrente non risultato aggiudicatario e mai esecutore del servizio, difettando la controprova dell’effettiva praticabilità di quel ribasso. Né valgono, a fini probatori, i raffronti con affidamenti di comuni caratterizzati da situazioni eterogenee per dimensione demografica, superficie, densità abitativa e costo unitario del servizio, difettando i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri della prova presuntiva. In difetto di prova del danno, la domanda di condanna è rigettata.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il sindaco e il dirigente del settore manutenzione urbana di un Comune, contestando loro un danno erariale quantificato in € 289.549,61. Il pregiudizio sarebbe derivato dai costi delle numerose proroghe contrattuali dell’affidamento del servizio di igiene urbana, disposte per gli anni 2018-2019 con ordinanze sindacali straordinarie, in luogo dei ribassi ottenibili rivolgendosi al mercato.
Il danno era ricostruito come differenziale del 2,787% tra quanto pagato applicando il ribasso del 2,2% del contratto precedente e quanto si sarebbe corrisposto con il maggior ribasso del 4,987% offerto in una successiva gara. L’addebito era formulato in via principale a titolo di dolo eventuale e, in via subordinata, di colpa grave. Entrambi i convenuti si costituivano, contestando la legittimità delle ordinanze, la configurabilità del danno e l’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in adesione al principio della ragione più liquida, esamina direttamente la questione di merito dirimente, incentrandosi sull’elemento oggettivo del contestato pregiudizio erariale.
Il danno era stato definito applicando alla base d’asta del contratto prorogato il ribasso del 4,987% offerto da una ditta poi non aggiudicataria perché fallita. La Corte accoglie l’obiezione dei convenuti: quel ribasso non può costituire criterio di riferimento, poiché il contratto non è stato assegnato né eseguito da quella ditta, mancando la controprova dell’effettiva praticabilità del ribasso per la corretta esecuzione del servizio.
Assume rilievo decisivo il dato storico dell’aggiudicazione: il ribasso della ditta risultata aggiudicataria è stato del 2,214%, in linea con quelli delle altre concorrenti (1,117% e 2,75%). L’aggiudicataria ha quindi praticato un ribasso del tutto in linea con quello delle proroghe, azzerando il differenziale su cui si fondava la ricostruzione del pregiudizio.
La Corte esclude poi che elementi presuntivi possano trarsi dagli affidamenti di altri comuni, caratterizzati da ribassi maggiori. Tali raffronti, per assurgere a prova, richiederebbero i requisiti della gravità, precisione e concordanza, nella specie non riscontrabili, in conformità alla giurisprudenza contabile in tema di danno alla concorrenza. Le situazioni poste a confronto risultano eterogenee per dimensione demografica, superficie, densità abitativa e, soprattutto, per costo unitario del servizio, inferiore nel Comune oggetto di giudizio rispetto agli altri.
Il minore costo unitario del servizio ha, ancor prima che sotto il profilo giuridico, valenza preclusiva sotto quello logico circa la trasposizione di maggiori percentuali di ribasso applicate in contesti diversi. Con valutazione assorbente di ogni altra, la domanda attorea è rigettata; le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate in € 4.500,00 a favore di entrambi i convenuti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.