Cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 3679 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del ricorrente di voler recedere dalla lite, non accompagnata dalla prova che l’interesse sostanziale sia stato retroattivamente soddisfatto, non integra una cessazione della materia del contendere, ma determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio deve dare atto della sopravvenuta carenza di interesse anziché dichiarare decadute le censure ex tunc. Sussistendo giuste ragioni, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. La verifica dell’effettivo soddisfacimento dell’interesse costituisce presupposto logico della qualificazione della vicenda processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia, aveva partecipato a una procedura comparativa indetta da un ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia. Collocatosi al quarto posto della graduazione, non era stato chiamato.
Dopo il trasferimento del candidato risultato vincitore e la collocazione in quiescenza di altri due candidati, l’interessato aveva chiesto all’ateneo di essere chiamato per la copertura del posto rimasto scoperto. L’amministrazione aveva respinto l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il diniego e il regolamento di ateneo nella parte in cui non prevede la chiamata di altri candidati in caso di posto vacante. Nel corso del giudizio ha dichiarato di recedere dalla lite, invocando la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della qualificazione giuridica della vicenda processuale sopravvenuta. Il ricorrente aveva rappresentato che le censure erano superate dal prossimo bando in fase di pubblicazione, con conseguente venir meno della materia del contendere.
Il Tribunale rileva che la difesa non ha depositato alcuna documentazione idonea a dimostrare che l’interesse sostanziale fosse stato retroattivamente soddisfatto. Manca, dunque, il presupposto della cessazione della materia del contendere.
Il Collegio sottolinea che, avendo la parte manifestato la volontà di recedere dalla lite, il gravame è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La qualificazione corretta non è la decadenza ex tunc delle censure, ma la presa d’atto della sopravvenuta carenza dell’interesse a coltivare il ricorso.
La distinzione non è nominalistica. La cessazione della materia del contendere presuppone il soddisfacimento della pretesa; l’improcedibilità presuppone invece il venir meno dell’interesse, indipendentemente dalla satisfazione. Il Tribunale esclude i profili di illegittimità del futuro bando, in quanto allo stato non conoscibili e non oggetto del giudizio.
Sul piano delle spese, il Collegio ravvisa giuste ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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