Sopravvenuta rideterminazione del finanziato 2019 e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 354 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del meccanismo di abbattimento previsto dal tetto di sistema comporta la rideterminazione in senso incrementale del finanziato 2019, epurandolo dalle decurtazioni illegittime. Ove tale finanziato costituisca il termine di relatio formale per la determinazione del budget degli esercizi successivi, la sua variazione impone il ricalcolo del budget stesso da parte della Regione. Ne deriva che il ricorso avverso la delibera di programmazione che assume quel parametro diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., risultando inutile la pronuncia annullatoria. La declaratoria prescinde dall’accoglimento nel merito dei motivi e si fonda sulle sopravvenienze documentate dalle parti.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata, ente accreditato e convenzionato con il servizio sanitario nazionale, impugnava la DGR della Lombardia n. XI/6387 del 16.05.2022, recante gli indirizzi di programmazione per l’anno 2022, nella parte in cui assumeva il finanziato 2019 quale base di calcolo del budget dell’esercizio. Impugnava altresì gli atti applicativi dell’ATS, tra cui lo schema di contratto trasmesso per la sottoscrizione.
La ricorrente lamentava che il finanziato 2019 fosse stato determinato al netto degli abbattimenti derivanti dal tetto di sistema, introdotto con precedenti delibere e già annullato dal TAR con pronunce passate in giudicato. Il ricorso si articolava in quattro motivi, tra eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta e difetto d’istruttoria, oltre alla contestazione degli abbattimenti applicati in sede di liquidazione del saldo 2014.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente le argomentazioni della sentenza della sezione n. 3212 del 28 dicembre 2023, relativa a vicenda analoga concernente il budget dell’anno 2021. Su quella base ritiene di poter estendere alla fattispecie il giudizio di improcedibilità.
Due sono i fattori posti a fondamento. Da un lato, la ricorrente ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle contestazioni sugli abbattimenti applicati in sede di liquidazione del saldo 2014. Dall’altro, rilevano le conseguenze prodotte dall’annullamento in sede giurisdizionale del tetto di sistema, disposto con le sentenze nn. 78, 79 e 581 del 2022, passate in giudicato.
Il passaggio centrale riguarda la natura del finanziato 2019, qualificato come termine di relatio formale per la determinazione del budget. Una volta caducato il meccanismo di abbattimento, quel parametro deve essere rideterminato in senso incrementale, epurandolo dalle decurtazioni scaturite dal tetto di sistema. Ne segue il ricalcolo del budget 2022 nella misura che sarà stabilita dalla Regione, con conseguente inutilità della pronuncia annullatoria.
La conferma è tratta dal decreto della Direzione generale Welfare del 21.12.2023, depositato in atti il 17.01.2024, con cui la Regione ha riconosciuto gli importi residui relativi all’anno 2019 e ha demandato a successivi provvedimenti la rideterminazione del budget per gli anni 2021 e seguenti.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La particolarità della vicenda e la sua evoluzione giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.