Notifica ai controinteressati in graduatoria nel ricorso per concorso pubblico (TAR Trentino-Alto Adige n. 217 del 22.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di annullamento degli atti di un concorso pubblico, dopo l’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all’amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati. La graduatoria non è un mero elenco di candidati, ma una classificazione degli stessi secondo il merito, che attribuisce ai meglio collocati una posizione di vantaggio nella copertura dei posti. Ne consegue che ogni candidato inserito in graduatoria ha interesse a che questa non sia rimossa e assume la qualità di controinteressato, anche quando il ricorrente chieda non l’esclusione altrui ma la propria aggiunta. La mancata notifica ad almeno un controinteressato impedisce al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio, perché difetta il presupposto applicativo della relativa norma processuale.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dal Servizio sanitario provinciale con decreto del Direttore generale, per la copertura di posti di Ispettore amministrativo dell’ottava qualifica funzionale. Le disposizioni concorsuali prevedevano una prova scritta e una prova orale, con graduatoria finale valida per due anni dall’approvazione.

Il ricorrente non raggiungeva il punteggio minimo nella prova scritta, non era ammesso alla prova orale e non compariva nella graduatoria approvata con successivo decreto del Direttore generale. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento del provvedimento di non ammissione e del decreto di approvazione della graduatoria, articolando censure di violazione della legge provinciale sul pubblico impiego, di difetto di motivazione nella valutazione degli elaborati e di illegittimità derivata da una precedente pronuncia del medesimo giudice.

L’amministrazione si costituiva e eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad alcuno dei candidati idonei e per non sindacabilità del giudizio della commissione. Chiedeva inoltre la riunione del ricorso con altro pendente sul medesimo concorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge anzitutto la richiesta di riunione. L’art. 70 VwPO attribuisce al giudice amministrativo una facoltà e non un obbligo di riunire più ricorsi; nella specie la diversità della lingua dei due ricorsi renderebbe la riunione fonte di inutile aggravamento. Richiama sul punto una consolidata giurisprudenza, tra cui Cons. Stato, Sez. V, n. 47 del 2021 e TAR Bolzano n. 262 del 2023.

Il nucleo della decisione è però processuale. L’art. 41, comma 2, VwPO impone la notifica del ricorso all’amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati, nei termini perentori ivi previsti. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal collegio, individua il momento di discrimine nella approvazione della graduatoria: solo se l’impugnazione precede tale approvazione mancano controinteressati; dopo, il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi (TAR Campania-Napoli, Sez. V, n. 160 del 2024; TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, n. 12827 del 2023; TAR Sardegna-Cagliari, Sez. II, n. 199 del 2013).

La ragione è sostanziale. La graduatoria è una classificazione per merito, non un elenco neutro: i candidati meglio collocati hanno precedenza nella copertura dei posti e nella successiva assunzione. Pertanto l’eventuale accoglimento del ricorso e l’inserimento del ricorrente nella graduatoria recherebbe loro un pregiudizio, così attribuendo a ciascun candidato collocato la qualità di controinteressato sotto il profilo oggettivo e soggettivo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 594 del 2016).

Il collegio non accoglie la tesi difensiva secondo cui nessun candidato subirebbe danno, sul rilievo che il ricorrente chiede solo la propria aggiunta e che, per la sua attività sindacale, non prenderebbe servizio. L’argomento è in sé contraddittorio e pone semmai dubbi sull’interesse al ricorso. Nella specie la graduatoria era già approvata al momento della notifica e il ricorrente l’aveva impugnata. Il ricorso risulta notificato solo all’amministrazione e a nessuno dei candidati collocati.

Difetta quindi il presupposto per disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, comma 1, VwPO, che richiede la tempestiva notifica ad almeno uno dei controinteressati. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’amministrazione, liquidate in duemila euro oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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