Cessazione della materia del contendere per ottemperanza all’obbligo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 80 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando la pubblica amministrazione abbia dato integrale esecuzione al giudicato, adottando i provvedimenti richiesti e fornendo la documentazione idonea a comprovarne l’effettività. La verifica dell’ottemperanza presuppone che il giudice accerti il concreto soddisfacimento della pretesa del ricorrente, non essendo sufficiente la mera dichiarazione dell’ente resistente. Ove la difesa del ricorrente riconosca l’avvenuta esecuzione della prestazione dovuta, la controversia perde il suo oggetto e la cessazione consegue alla dichiarazione della parte interessata. Restano compensate le spese del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla Sezione Giurisdizionale per la Sardegna chiedendo l’accertamento della mancata ottemperanza alla sentenza n. 183/2020 del 23.07.2020 della stessa Sezione, parzialmente confermata in appello dalla sentenza n. 44/2023 della II Sezione Centrale d’Appello. Il ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine perentorio all’INPS, Direzione Provinciale di Sassari, per l’adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l’esecuzione integrale del giudicato, con nomina, in difetto, di un Commissario ad acta.
In data 15.09.2023 il ricorrente ha notificato all’ente formale atto di diffida ad adempiere. L’INPS si è costituita il 25.03.2024, evidenziando di aver provveduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica e di aver dato esecuzione al giudicato con la mensilità di maggio 2024, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice attiene alla verifica dell’ottemperanza da parte dell’ente previdenziale all’obbligo di riliquidazione del trattamento pensionistico stabilito dal giudicato. Il Giudice unico ha esaminato le contrapposte posizioni delle parti, rilevando che la difesa del ricorrente non era inizialmente in possesso del cedolino attestante l’intervenuta riliquidazione.
Con ordinanza n. 42/2024 del 22.04.2024, la discussione è stata rinviata all’udienza del 17.05.2024, al fine di verificare l’effettiva ottemperanza da parte dell’INPS alla sentenza n. 183/2020, come parzialmente riformata in appello dalla sentenza n. 44/2023. Il rinvio ha assunto funzione istruttoria, diretta ad acquisire la prova documentale dell’esecuzione.
Con note d’udienza depositate il 23.04.2024, la difesa del ricorrente ha rappresentato che l’INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con la rata di maggio 2024 e ha depositato il relativo cedolino, chiedendo contestualmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere. All’udienza del 17.05.2024 è stata depositata copia del cedolino per la mensilità di maggio 2024.
La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, conseguita alla dichiarazione della difesa del ricorrente in relazione all’oggetto della controversia. La verifica dell’avvenuta esecuzione ha superato la fase di contestazione iniziale, essendo stata fornita la prova documentale dell’ottemperanza. Le spese del giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.