Sopravvenuta cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza al giudicato e spese nel patrocinio a spese dello Stato (TAR Lombardia n. 356 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’interesse del ricorrente all’esatta esecuzione e alla nomina del commissario ad acta. L’esito favorevole consente di confermare in via definitiva l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, stante la fondatezza della pretesa azionata. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite quando la parte non ammessa al beneficio è un’amministrazione statale, che non può essere insieme obbligata alla rifusione e beneficiaria della statuizione. Il compenso del difensore è quantificato con separato decreto presidenziale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione specializzata in materia di immigrazione, il riconoscimento del diritto alla protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1, d. Lgs. n. 286/1998, con ordinanza che disponeva la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso. Il Tribunale civile aveva emesso l’ordinanza del 14.03.2023, depositata il 16.10.2023.
Dopo il deposito, il ricorrente aveva chiesto alla Questura la fissazione di un appuntamento, ottenendo una convocazione e una nuova ricevuta. Non seguiva però il rilascio del titolo. Il ricorrente sollecitava più volte l’esecuzione, presentava istanza di accesso agli atti e forniva la documentazione sulla ospitalità richiesta dall’amministrazione. Rimasto privo del titolo di soggiorno per oltre undici mesi, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esatta esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Ministero dell’Interno e la Questura si costituivano con atto di stile, senza svolgere difese. In corso di causa, il ricorrente depositava copia del permesso di soggiorno rilasciato dall’amministrazione, chiedendo che il Tribunale desse atto della sopravvenuta ottemperanza e provvedesse sulla liquidazione degli onorari del difensore, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il Collegio rileva che l’amministrazione ha ottemperato al giudicato e ha rilasciato il richiesto permesso per protezione speciale. Su tale presupposto dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse all’esecuzione coattiva né alla nomina del commissario.
Quanto al beneficio, l’esito della lite consente di confermare in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della fondatezza della pretesa azionata. Il compenso del difensore è rinviato a separato decreto presidenziale.
Sul punto delle spese, il Tribunale richiama l’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, che disciplina il pagamento a favore dello Stato delle spese processuali poste a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio. Poiché la parte non ammessa è un’amministrazione statale, essa non può essere contemporaneamente obbligata alla rifusione e beneficiaria della statuizione. Ne deriva che non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.
Nota della Redazione
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