Concessioni demaniali marittime: legittima la revoca della proroga al 2033 (TAR Lazio n. 370 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente oltre il termine fissato dal legislatore nazionale, dovendosi disapplicare le discipline che tale proroga dispongono per contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 TFUE. Il Comune che, dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria, riconduce l’efficacia dei titoli concessori al termine conforme al diritto europeo non esercita un potere di revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma dà doverosa applicazione al diritto dell’Unione, con la conseguenza che non sono necessari né la comunicazione di avvio del procedimento né alcun indennizzo. La mera pubblicazione all’albo della domanda di proroga ex lege, finalizzata a consentire ai terzi di presentare osservazioni, non integra una procedura selettiva con garanzie di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità, non ravvisandosi quindi i presupposti per la conservazione dell’efficacia del titolo ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022. Il legittimo affidamento del concessionario non è tutelabile a fronte di provvedimenti conformi alla disciplina europea.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale, concessionario di una struttura balneare su area demaniale marittima nel territorio comunale, aveva ottenuto nel 2014 il titolo concessorio e successivamente richiesto l’estensione ex lege della durata fino al 2033, ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018. Il Comune aveva dapprima dato corso alla proroga, apponendo sul titolo la dicitura di validità sino al 2033.
Dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria, l’amministrazione ha ritenuto superato il precedente indirizzo e, con la deliberazione di Giunta n. 104 del 29.12.2023 e la determina n. 2722 del 30.12.2023, ha disposto la “proroga tecnica” delle concessioni in essere sino al 31.12.2024. Il concessionario ha impugnato tali atti, deducendo la violazione dell’affidamento, l’illegittimità della revoca e la mancata applicazione della normativa sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., rilevando la manifesta infondatezza dei motivi e richiamando i più recenti orientamenti conformi, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 1688 del 2025.
Il percorso argomentativo muove dal primato del diritto europeo: il rilascio e il rinnovo delle concessioni devono avvenire all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente doverosa disapplicazione delle norme nazionali che prevedono la proroga automatica. Tale disapplicazione investe anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, che ha differito il termine al 30 settembre 2027.
Il Tribunale ha poi escluso che la procedura seguita dal Comune nel 2020 potesse qualificarsi come selettiva. L’avviso pubblicato per venti giorni era finalizzato solo a porre i terzi in condizione di osservare o opporre, senza alcun avvertimento circa la possibilità di presentare istanze concorrenti, e indicava le concessioni con il solo riferimento alla sigla e alla località. Manca dunque il confronto competitivo richiesto dall’Unione.
Da ciò deriva l’inammissibilità dei motivi costruiti sulla art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022, norma che presuppone un rinnovo mediante procedura selettiva. Parimenti infondata è la censura sull’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: il Comune non ha esercitato autotutela, ma ha ricondotto l’efficacia temporale dei titoli entro limiti conformi al diritto europeo.
Il Collegio ha infine auspicato che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la gara, eventualmente previa breve proroga tecnica, compatibile con i principi europei solo se la procedura sia già indetta o deliberata in tempi brevissimi. Spese compensate.
Nota della Redazione
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