Concessioni demaniali marittime, proroga tecnica e disapplicazione delle proroghe ex lege (TAR Lazio n. 374 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente fino al 2033, perché la disciplina nazionale che lo prevede è disapplicabile per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. L’amministrazione comunale che ha in precedenza esteso il titolo in forza di tale proroga può revocare la determinazione e ricondurre l’efficacia della concessione a un termine conforme al diritto europeo. La procedura meramente ricognitiva dei presupposti della proroga legale, con pubblicazione dell’istanza per venti giorni, non integra una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità. Ne segue che l’affidamento del concessionario non merita tutela e che la proroga tecnica è legittima solo se limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della gara già indetta o deliberata.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare stagionale, rilasciata nel 2018 dal Comune di Terracina. Il Comune aveva dapprima riconosciuto l’estensione quindicennale del titolo fino al 2033, ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018, apponendo sul titolo la relativa dicitura.

Dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria, l’amministrazione ha superato quell’indirizzo con la deliberazione di Giunta n. 15 del 2022 e, con la deliberazione n. 104 del 2023, ha ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31.12.2023, disponendo poi la proroga tecnica fino al 31.12.2024. Il concessionario ha impugnato questi atti davanti al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il ricorso come manifestamente infondato e lo definisce con sentenza succintamente motivata ai sensi degli artt. 3, 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., richiamando una giurisprudenza consolidata, anche della stessa Sezione.

Sul primo motivo, il Tribunale ribadisce che il diritto dell’Unione impone l’affidamento mediante evidenza pubblica e che le norme statali sulla proroga automatica sono disapplicabili da giudici e amministrazioni. L’inerzia del legislatore non paralizza l’azione amministrativa, perché l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE fornisce già gli elementi necessari per bandire le gare. La disapplicazione si estende anche al differimento al 30.09.2027 introdotto dal d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024.

La tesi del ricorrente, secondo cui la clausola di salvataggio delle procedure già deliberate renderebbe legittimo il titolo, non regge. Il Comune non ha svolto una procedura selettiva: l’avviso pubblicato si limitava a rendere note le istanze di proroga, con la sola sigla e località, senza alcun invito agli operatori a presentare domande concorrenti. La pubblicazione per venti giorni all’albo non soddisfa l’esigenza di confronto competitivo. Lo conferma il richiamo alla giurisprudenza sul rinnovo e sull’art. 37 cod. nav., divenuto inidoneo a garantire la concorrenza.

Da ciò deriva l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo, per difetto di interesse: mancando una procedura selettiva, non è invocabile la disciplina che conserva efficacia ai titoli rilasciati con gara. La censura sull’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 è infondata: il Comune non ha esercitato l’autotutela, ma ha dato doverosa applicazione del diritto europeo. Non erano perciò necessari la comunicazione di avvio né l’indennizzo. Anche il quarto motivo è inammissibile e infondato.

Respinto il ricorso, il Collegio auspica la sollecita pubblicazione della gara. La proroga tecnica resta ammessa solo entro i tempi minimi della procedura, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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