La cessazione della materia del contendere non preclude la condanna alle spese dell’amministrazione (TAR Lombardia n. 2407 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, determinata dal pagamento del credito avvenuto in corso di causa, non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese processuali, in quanto la soccombenza virtuale va valutata con riferimento al momento della proposizione del ricorso. L’avvenuta soddisfazione della pretesa, successiva alla notifica del ricorso, comporta che le spese siano poste a carico dell’amministrazione e distratte a favore del difensore che abbia dichiarato di essere antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Il Fatto

Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 06.05.2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.344 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento, determinando la proposizione di un ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., notificato e depositato in data 30.09.2025. Nel corso del giudizio, dopo la notifica del ricorso, l’amministrazione ha provveduto ad accreditare l’importo dovuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione del ricorrente, depositata in data 06.05.2026, con cui è stato confermato l’avvenuto pagamento della somma dovuta. Tale circostanza ha determinato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la pronuncia del giudice dell’ottemperanza.

La decisione si concentra sul regolamento delle spese processuali. Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione ha soddisfatto la pretesa creditoria solo dopo la proposizione del ricorso. Tale elemento temporale è stato considerato dirimente per l’attribuzione delle spese, poiché la condotta dell’amministrazione ha reso necessario l’avvio del giudizio per ottenere quanto già riconosciuto dal titolo esecutivo.

La soccombenza virtuale è stata pertanto ravvisata in capo all’amministrazione, con conseguente condanna alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre oneri di legge e contributo unificato, ove dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Il Collegio ha altresì disposto la distrazione delle spese a favore del difensore che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistatario. La statuizione si fonda sul combinato disposto dell’art. 93 cod. proc. civ. — applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio operato dall’art. 39 cod. proc. amm. — e dell’art. 26 cod. proc. amm. La pronuncia conferma che la distrazione delle spese in favore del difensore non è esclusa dal sopraggiunto pagamento, ancorché questo determini la definizione del giudizio con una pronuncia di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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