Il giudice dell’ottemperanza ordina al Ministero l’esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 2408 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze del giudice ordinario che riconoscono ai docenti con supplenze brevi il diritto alla carta del docente e alla retribuzione professionale docenti sono titoli esecutivi azionabili dinanzi al giudice dell’ottemperanza. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inadempimento dell’amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza che sia dovuto alcun compenso per l’attività demandata, rientrando nei compiti istituzionali del commissario. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, limitata a una delle sentenze azionate, non preclude l’esame delle altre.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con incarichi di supplenza breve, aveva ottenuto dal Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, tre sentenze favorevoli: il riconoscimento del diritto alla carta del docente per le annualità 2020/21, 2021/22 e 2022/23, alla retribuzione professionale docenti per l’a.s. 2020/21 e nuovamente alla carta del docente per l’a.s. 2023/24. A fronte della mancata esecuzione spontanea da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
In data 24.4.2026, il ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere limitatamente alla sentenza n. 126/2024, relativa alla retribuzione professionale, essendo stata nel frattempo eseguita. L’amministrazione si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla sentenza n. 126/2024, in conformità con la dichiarazione della parte ricorrente. Quanto alle restanti sentenze (n. 73/2024 e n. 55/2025), il Collegio ha accertato che le stesse erano passate in giudicato, come documentato dalla difesa del ricorrente.
Il giudice ha verificato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, intercorrente tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso per l’ottemperanza. La pretesa azionata è risultata adeguatamente documentata e, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato la mancata ottemperanza all’obbligo portato dal titolo.
Alla luce di ciò, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, ordinando di dare esecuzione integrale alle sentenze entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà, entro sessanta giorni dall’istanza del creditore, all’adozione degli atti necessari, anche tramite un funzionario delegato. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
La soccombenza ha infine determinato la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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