Pensione privilegiata: domanda in servizio non sostituisce quella post congedo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 284 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di pensione privilegiata presentata dal militare in costanza di servizio non è sostitutiva né equivalente a quella che il dipendente cessato dal servizio deve presentare ai sensi dell’art. 168 d.P.R. n. 1092/1973. La prima avvia il procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio, ma non costituisce titolo per la liquidazione del trattamento di privilegio. Il diritto alla pensione privilegiata presuppone il riconoscimento della causa di servizio e la presentazione della domanda dopo il collocamento a riposo. La decorrenza del trattamento resta quindi ancorata alla nuova domanda, ai sensi dell’art. 191 d.P.R. n. 1092/1973. Il ritardo dell’Istituto nella definizione della domanda originaria non genera di per sé danno risarcibile quando il richiedente non abbia attivato i rimedi previsti dall’ordinamento.
Il Fatto
Il ricorrente, militare collocato in quiescenza per limiti di età, aveva presentato prima della cessazione dal servizio una domanda di pensione privilegiata ordinaria. L’INPS aveva respinto l’istanza proprio perché anteriore al congedo, invitando l’interessato a presentarne una nuova dopo la cessazione.
Avviato il procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio, il ricorrente ha poi depositato nuova domanda ed ha ottenuto il trattamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. Ha quindi impugnato il provvedimento di rigetto della domanda originaria, chiedendo la rideterminazione della decorrenza e la condanna dell’Istituto al pagamento degli arretrati, oltre al risarcimento del danno da illegittimo ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo.
La Motivazione della Corte
La Corte individua la questione nella possibilità di riconoscere efficacia alla domanda presentata in costanza di servizio, così da anticipare la decorrenza del trattamento di privilegio. Il Collegio richiama il quadro normativo del d.P.R. n. 1092/1973: l’art. 167 prevede la liquidazione d’ufficio nei casi di cessazione per infermità riconosciute dipendenti da fatti di servizio e, in ogni altro caso, la liquidazione a domanda; l’art. 168 impone che la domanda sia presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio; l’art. 191 fissa la decorrenza in relazione alla presentazione della domanda.
Il presupposto del beneficio è il riconoscimento della causa di servizio, che consegue a un procedimento complesso volto ad accertare il rapporto di derivazione causale tra infermità e attività lavorativa. Vi intervengono le Commissioni mediche ospedaliere e il Comitato di verifica delle cause di servizio, il cui accertamento è unico e definitivo ai fini dei diversi benefici.
Nel caso concreto, al momento del congedo era in itinere il procedimento avviato dall’Amministrazione di appartenenza. La Corte ne deduce che la domanda anteriore al congedo non può ritenersi sostitutiva o equivalente a quella che il dipendente cessato deve presentare. La giurisprudenza invocata dal ricorrente riguarda l’accertamento della dipendenza da causa di servizio in vista del futuro beneficio, ma non esonera dalla proposizione della domanda in presenza degli altri requisiti di legge.
Il Collegio osserva inoltre che il modello presentato all’INPS era parzialmente compilato e carente delle indicazioni sullo status giuridico dell’interessato. Quanto al ritardo contestato all’Istituto, il ricorrente non ha impugnato la pensione ordinaria né ha attivato i rimedi avverso il silenzio. Il provvedimento di liquidazione è pertanto confermato, con decorrenza invariata, e le pretese risarcitorie sono disattese per insussistenza dei presupposti. Le spese sono compensate in ragione delle specificità della vicenda.
Nota della Redazione
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