Cessazione della materia del contendere per accettazione della proposta conciliativa dell’Arbitro Assicurativo (Arbitro Assicurativo n. 538 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi all’Arbitro Assicurativo, la proposta conciliativa formulata dal Collegio ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, se accettata da entrambe le parti, esaurisce l’oggetto del contendere. L’accettazione comporta la rinuncia reciproca a ogni atto, azione, diritto, ragione o pretesa connessi ai fatti e ai rapporti oggetto del procedimento. Ne consegue che il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito le eccezioni di inammissibilità e le difese delle parti.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’automobile parcheggiata in strada, espone che il 6 luglio 2025, in occasione di un evento alluvionale, il veicolo si trovò parzialmente sommerso dall’acqua. Nel tentativo di spostarlo, la ricorrente mise in moto l’automezzo, che si spense dopo pochi metri. Il motore riportava danni rilevanti, riparati a sue spese.

L’impresa di assicurazione, con la quale era in vigore una polizza R.C. Auto comprensiva della garanzia “Fenomeni naturali”, respingeva la richiesta di indennizzo, sostenendo che il danno al motore non era conseguenza diretta dell’evento naturale, ma della condotta della ricorrente, che aveva azionato l’accensione a veicolo sommerso. Eccepiva inoltre l’inammissibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo e per la natura tecnica degli accertamenti richiesti.

La motivazione del Collegio

Il Collegio, esaminati gli elementi istruttori e discusso in merito, non è pervenuto a una decisione sul merito della controversia. Ha invece ritenuto di formulare alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Decreto n. 215/2024.

La proposta contemplava il riconoscimento alla ricorrente, da parte dell’impresa, del rimborso del 50% delle spese indicate nel preventivo di riparazione al netto dell’IVA, pari a euro 4038,00. Il Collegio ha precisato che l’adesione avrebbe comportato la rinuncia reciproca delle parti a ogni atto, azione, diritto, ragione o pretesa connessi ai fatti e ai rapporti oggetto del procedimento, con dichiarazione di non avere null’altro a pretendere l’una dall’altra.

La proposta è stata comunicata dalla Segreteria Tecnica alle parti. La ricorrente l’ha accettata in data 18 maggio 2026 e l’impresa in data 20 maggio 2026. Per effetto di tali accettazioni, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La decisione resta perciò ferma sul piano del rito e dell’esito conciliativo. Le questioni di merito — l’operatività della garanzia, la causa del danno e il rapporto tra evento alluvionale e condotta della ricorrente — non ricevono alcuna soluzione, essendo state assorbite dall’accordo raggiunto. Non vi è pertanto alcun principio di diritto in tema di interpretazione della polizza o di nesso causale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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