Perdita d’acqua occulta e onere di conservazione delle tracce del sinistro (Arbitro Assicurativo n. 1010 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro i danni da perdita d’acqua occulta, la clausola di polizza che impone all’assicurato di conservare le tracce e i residui del sinistro non comporta alcuna decadenza automatica dall’indennizzo. La mancata conservazione materiale del tratto di tubazione danneggiato non compromette il diritto all’indennizzo ove l’assicurato abbia conservato adeguata documentazione fotografica e documentale dell’intervento di riparazione, non essendo configurabile la violazione dell’art. 11.1 n. 5 delle CGA quando l’intervento urgente sia imposto da ragioni di sicurezza. In sede di procedimento innanzi all’Arbitro Assicurativo, la dichiarazione scritta di un terzo estraneo alla controversia è ammissibile e valutabile quale elemento indiziario, non potendo l’arbitro assumere testimonianze. È onere dell’impresa dimostrare che la mancata conservazione abbia concretamente impedito le verifiche essenziali e che la perdita sia insorta anteriormente alla stipula della polizza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una polizza annuale per la protezione della casa stipulata il 21 agosto 2025, denunciava il 3 settembre 2025 una perdita d’acqua occulta verificatasi sotto il pavimento dell’area esterna dell’immobile. Per ragioni di agibilità e sicurezza, dopo la riparazione eseguita dall’idraulico, lo scavo veniva chiuso.
Il perito dell’impresa interveniva il 9 settembre 2025, a lavori ultimati. L’impresa negava l’indennizzo invocando la violazione dell’art. 11.1 n. 5 delle CGA per mancata conservazione dei residui e sostenendo che la perdita fosse antecedente alla stipula, come emergerebbe dai consumi idrici. Il ricorrente replicava producendo ulteriore documentazione, di cui l’impresa eccepiva l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti in replica. L’art. 10, comma 2, del Decreto vieta domande nuove e nuove eccezioni, ma non la produzione di ulteriore documentazione. Alla luce della natura esclusivamente documentale del procedimento, garantito il contraddittorio, i limiti vanno valutati con flessibilità: le parti possono precisare e approfondire gli argomenti già svolti, anche con documenti strumentali alla confutazione delle difese avversarie. I due documenti depositati rispondono a tale funzione e non alterano petitum né causa petendi: l’eccezione è infondata.
Nel merito, il Collegio rileva che l’art. 11.1 n. 5 delle CGA prevede che l’assicurato conservi tracce, residui e documentazione utile fino al sopralluogo del perito, precisando che «in assenza di detti elementi potrebbe essere compromesso il diritto all’indennizzo». La clausola non configura dunque alcuna decadenza automatica. Il ricorrente non ha conservato materialmente il tratto di tubo danneggiato, ma ha prodotto fotografie dettagliate dello scavo, della ricerca con termocamera, del punto di perdita e della giunzione, oltre al preventivo dell’idraulico.
Quanto alla dichiarazione scritta del terzo, datata 30 marzo 2026, il Collegio esclude che possa essere assunta a testimonianza, vietata dall’art. 3, comma 3, del Decreto. La valuta tuttavia quale elemento indiziario, in linea con il principio espresso da Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4310, secondo cui le dichiarazioni scritte di terzi estranei alla lite non hanno efficacia probatoria piena ma possono assumere valore d’indizio. Nel caso concreto essa conferma le circostanze del preventivo.
Cadono anche le ulteriori difese dell’impresa. L’identificazione del luogo risulta dalla concordanza tra dichiarazioni, preventivo e fotografie, confermate dallo stesso perito; l’osservazione sulla pavimentazione asciutta non è dirimente, emergendo dalle foto tracce significative di umidità. Sull’anteriorità della perdita, il dato dei consumi è smentito dalla bolletta del 2 dicembre 2025, che registra nel periodo 26 marzo-8 maggio 2025 un consumo medio di 0,31 mc/giorno, inferiore a quello del 2024: l’asserta «impennata» resta indimostrata.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso. Quanto alla quantificazione, poiché il preventivo è successivo all’intervento e privo di fattura, trattandosi di rimborso spese la somma di euro 2.145,00, detratte franchigia e/o scoperto, è riconosciuta previa produzione all’impresa della fattura quietanzata, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.
Nota della Redazione
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