Sinistro senza urto prova dinamica a carico del danneggiato insussistente mala gestio (Arbitro Assicurativo n. 539 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel sinistro in cui non si verifica urto tra i veicoli non trova applicazione la presunzione di concorso nella produzione del danno prevista dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ.; grava pertanto sul danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare il verificarsi dell’evento, le relative modalità e la responsabilità del conducente antagonista. La dichiarazione di un teste reperito a distanza di tempo e non indicato nella denuncia di sinistro né verbalizzato dalle autorità non è idonea, da sola, a fondare tale prova. L’assenza di copertura assicurativa del veicolo del danneggiato non preclude l’azione diretta né integra un fatto colposo ex art. 1227 cod. civ. La mala gestio dell’impresa è esclusa quando il diniego sia comunicato nei termini di legge, con indicazione dei motivi, e si fondi su accertamenti rientranti nelle indagini consentite all’assicuratore.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere rimasta coinvolta, il 2 ottobre 2025, in un sinistro all’interno di un’area industriale delimitata da muri in cemento armato. Attribuisce la responsabilità a un autoarticolato assicurato con l’impresa resistente e precisa che non si verificava urto tra i veicoli: la sua autovettura avrebbe riportato danni indiretti alla fiancata destra a seguito di una manovra di emergenza.

Costituita in mora l’impresa il 13 ottobre 2025, la ricorrente ha chiesto il risarcimento, quantificato dapprima in euro 3.000 e poi in euro 2.350 e, in via concorsuale, in euro 2.200. L’impresa ha negato l’offerta l’11 dicembre 2025, deducendo l’incompatibilità dei danni con la dinamica denunciata, l’assenza del modulo CAI, la mancata denuncia del sinistro da parte dell’autoarticolato e l’assenza di copertura del veicolo della ricorrente. Quest’ultima ha replicato contestando le valutazioni peritali e invocando la mala gestio dell’assicuratore.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove da un dato pacifico: tra i due veicoli non vi è stato urto. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ. e della presunzione di concorso nella produzione del danno ivi stabilita. La disciplina applicabile diventa allora quella ordinaria dell’art. 2697 cod. civ., con la conseguenza che l’onere della prova circa l’evento, le sue modalità e le responsabilità grava interamente sulla danneggiata.

Il Collegio osserva che la mancata denuncia da parte del conducente o del proprietario dell’autoarticolato non è ascrivibile alla ricorrente, ma ciò non la solleva dall’onere probatorio. L’unico elemento offerto è la dichiarazione di una teste reperita, secondo la stessa ricorrente, a due mesi dall’evento. Di testimoni, tuttavia, non si fa menzione nella denuncia di sinistro, né sono intervenute autorità che ne abbiano verbalizzato le generalità: la prova non è dunque raggiunta.

Sul punto il Collegio richiama il principio secondo cui la domanda va rigettata quando l’attore non dimostri l’effettivo verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte, citando Trib. Napoli Nord, sez. II, 11 ottobre 2023, n. 4032. La dinamica descritta impone inoltre di verificare il rispetto dell’art. 2054, primo comma, cod. civ.: la ricorrente non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, avendo anzi attribuito la manovra allo spavento per la velocità dell’autoarticolato. Nemmeno la documentazione fotografica conforta la compatibilità dei danni con la dinamica.

Quanto all’assenza di copertura del veicolo della ricorrente, il Collegio esclude che possa condurre al rigetto o a una riduzione per fatto colposo ex art. 1227 cod. civ., richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’obbligo assicurativo e l’azione diretta operano su piani distinti.

Infine, la mala gestio è esclusa: il diniego è stato comunicato l’11 dicembre 2025, entro sessanta giorni dalla richiesta del 13 ottobre 2025, con indicazione dei motivi, e gli accertamenti svolti rientrano nelle indagini consentite all’assicuratore. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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