Nesso causale nel danno erariale da illegittima nomina dirigenziale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 184 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la proposta dell’Assessore regionale di conferma del dirigente apicale costituisce atto endoprocedimentale obbligatorio ma non vincolante, privo di autonoma rilevanza causale rispetto al danno erariale quando la decisione finale sia assunta da organi sovraordinati con propri provvedimenti. La trasmissione di un elenco di candidati corredato di curricula, senza formulazione di giudizi o valutazioni, integra un’attività istruttoria di mero supporto tecnico, carente del nesso eziologico con il pregiudizio e insuscettibile di fondare una condanna a titolo di colpa grave. La discrezionalità amministrativa non degenera in arbitrio quando la scelta, pur sinteticamente motivata, risulti logica, razionale e coerente con il dato normativo. La responsabilità a titolo di dolo esige la prova della consapevole e volontaria produzione dell’evento dannoso, non essendo sufficiente la volontarietà della condotta.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana conveniva in giudizio il Coordinatore della Segreteria tecnica e l’Assessore regionale delle Attività Produttive, contestando il conferimento dell’incarico di Direttore Generale di terza fascia dell’ente regionale. Secondo l’accusa, il procedimento di individuazione e nomina sarebbe stato lacunoso, per non essere stata esperita una procedura selettiva mediante avviso rivolto ai dirigenti di prima e seconda fascia e per non essere stati i curricula oggetto di valutazione comparativa.
Il danno erariale, inizialmente contestato e poi ridotto in sede di contestazione preliminare, era quantificato in euro 110.313,37, addebitato in via principale a titolo di dolo e in via sussidiaria a titolo di colpa grave. Entrambi i convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il quadro normativo, individuando nella l.r. n. 8/2012 la disciplina speciale applicabile, prevalente sulla normativa regionale generale e sul d.lgs. n. 165/2001 in ragione della competenza esclusiva regionale in materia. La norma speciale affida la nomina del Direttore Generale a decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell’Assessore, tra i dirigenti dell’amministrazione regionale e quelli dei disciolti consorzi.
Quanto alla posizione del Coordinatore, la Corte rileva che la condotta si è limitata a trasmettere un elenco di candidati con i relativi curricula, senza esprimere giudizi o valutazioni. Si tratta di attività di supporto tecnico che non integra alcuna manifestazione di volontà giuridicamente rilevante, con conseguente insussistenza del nesso causale rispetto al pregiudizio. A prescindere dal nesso eziologico, difetta comunque la colpa grave, poiché la raccolta di elementi oggettivi non implicava valutazioni esulanti dalle competenze della Segreteria.
Per quanto riguarda l’Assessore, il Collegio scrutinava la nota con cui, richiamata la normativa e i provvedimenti emanati, veniva formulata la proposta di conferma. La motivazione è giudicata sintetica ma coerente, razionale e conforme al dettato normativo: la scelta cadeva su un dirigente che, pur di terza fascia, aveva già svolto le medesime funzioni per oltre un quadriennio, così da garantire esperienza specifica.
La Corte esclude poi che la discrezionalità sia stata convertita in arbitrio, non emergendo dagli atti elementi di segno contrario. Soprattutto, la proposta assume la veste di atto endoprocedimentale obbligatorio ma non vincolante: nessuna disposizione impone agli organi deliberanti di uniformarvisi. La decisione finale è stata assunta dalla Giunta e dal Presidente con propri provvedimenti, ai quali soltanto è riconducibile l’efficacia esterna e la rilevanza causale.
Infine, la contestazione a titolo di dolo non risulta provata, non essendo dimostrata la consapevole e volontaria produzione dell’evento dannoso. La domanda della Procura è pertanto rigettata, con liquidazione delle spese legali in favore dei convenuti.
Nota della Redazione
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