Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 8 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. e dell’art. 142 c.g.c. La presentazione del conto giudiziale, in ottemperanza al decreto che ha fissato il termine, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore, nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice designato di fissare, nei confronti di un’agente contabile esterno di un comune, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, con riferimento a una struttura ricettiva. Nel ricorso ha domandato altresì l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento e, in caso di mancato deposito, la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente, formulando infine la richiesta di cessazione della materia del contendere ove il conto fosse stato presentato o formato d’ufficio.
Con decreto il giudice monocratico ha fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente il comune ha comunicato che le strutture interessate, tra cui quella in esame, avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. La Procura ha quindi depositato istanza per la fissazione dell’udienza, insistendo nella richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce anzitutto il rito del giudizio per resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., viene definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Fa eccezione il caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., per il quale è prevista la fase collegiale disciplinata dall’art. 142 c.g.c. Il Collegio richiama in termini diverse pronunce di sezioni giurisdizionali regionali a sostegno di tale ricostruzione del rito.
Nel merito, il conto relativo all’esercizio 2018 risulta trasmesso alla segreteria della sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato i termini. L’adempimento dell’agente contabile è quindi intervenuto prima della definizione del giudizio. Su tale presupposto il giudice accoglie le richieste del P.M.
Conseguentemente il giudizio è dichiarato estinto per cessata materia del contendere. La Corte precisa tuttavia che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La decisione non si pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.