Ottemperanza: compenso al commissario ad acta liquidato dopo l’assolvimento dell’incarico (TAR Puglia n. 492 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, in sede di liquidazione del compenso del commissario ad acta, può provvedere al termine dell’incarico anche quando la sentenza di nomina non abbia già determinato l’importo. Il compenso è posto a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente, quale conseguenza della sua soccombenza nel giudizio di ottemperanza, e va commisurato alla complessità dell’incarico effettivamente svolto, valutabile anche alla luce delle difficoltà emerse in corso di esecuzione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 1189/2023 del TAR Puglia Lecce, relativo al giudizio n. 433/2023. A fronte dell’inadempimento del Comune di Specchia, il Tribunale aveva nominato un commissario ad acta con la sentenza n. 396 del 7 marzo 2025, ponendo le relative spese a carico dell’ente. Il commissario, con deposito del 19 dicembre 2025, ha dato atto dell’intervenuto assolvimento dell’incarico, depositando la documentazione relativa all’attività svolta. Il Tribunale è quindi stato chiamato a provvedere alla liquidazione del compenso in suo favore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del compenso per l’attività commissariale, nonostante la sentenza di nomina non avesse già determinato l’importo. Tale circostanza non ha costituito un ostacolo: il compenso è stato fissato al termine dell’incarico, una volta verificato l’assolvimento dello stesso. La decisione si fonda sulla considerazione che le spese per l’espletamento dell’incarico erano già state poste a carico del Comune di Specchia nella sentenza n. 396/2025, sicché la liquidazione successiva ne costituisce naturale completamento.

Il compenso è stato determinato in € 2.500,00, oltre accessori di legge. La quantificazione è stata commisurata alla rilevante complessità dell’incarico, sotto il profilo sia giuridico sia fattuale. Il Collegio ha fondato tale valutazione sulla relazione commissariale e sulla precedente ordinanza n. 1356 del 9 ottobre 2025, dalla quale emerge che la vicenda ha visto la sovrapposizione di diverse istanze, atti amministrativi e provvedimenti giudiziali. Tale intreccio ha reso necessaria l’analisi dei complessi profili di interazione tra i diversi procedimenti.

La circostanza che l’ente fosse rimasto non costituito nel giudizio non ha inciso sulla pronuncia: l’onere economico dell’incarico grava sull’amministrazione inadempiente, in coerenza con la regola già fissata nella sentenza di nomina. Il decreto chiude la fase esecutiva, disponendo la comunicazione del provvedimento alle parti e al commissario ad acta da parte della Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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