Controllo Corte dei conti su costituzione di società consortile per partenariato PNRR (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 20 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alle Sezioni riunite in sede di controllo dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175 del 2016 si estende all’atto deliberativo con cui un’università statale partecipa alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata, quando l’operazione dia vita, con un’unica iniziativa, a un partenariato esteso finanziato nel quadro del PNRR e coinvolga enti pubblici insistenti su più regioni. Il parere verifica la conformità dell’atto ai parametri degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il giudizio non si risolve nella dimostrazione di redditività, ma richiede che la motivazione dia conto della funzionalità della soluzione rispetto agli obiettivi dell’ente e del corretto impiego delle risorse pubbliche. Il parere negativo, o parzialmente tale, non impedisce l’operazione: l’amministrazione può procedere motivando analiticamente le ragioni del dissenso e dandone pubblicità.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha trasmesso alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera del proprio Consiglio di amministrazione con cui ha approvato l’adesione alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata SPACE IT UP S.c.a.r.l., ai fini della pronuncia prevista dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP.
L’operazione nasce nell’ambito della Missione 4 del PNRR e dell’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca per la creazione di partenariati estesi. La linea tematica sulle attività spaziali è finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana, che ha ammesso a finanziamento il progetto con un contributo di 80 milioni. I proponenti si sono impegnati a costituire il soggetto HUB nella forma di consorzio pubblico-privato. L’ente ha ritenuto la fattispecie analoga a quella esaminata con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e ha quindi investito le Sezioni riunite.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della competenza. L’atto proviene da un’università, dunque in deroga all’ordinario riparto dell’art. 5, comma 4, TUSP. Le Sezioni riunite fondano la propria competenza sul principio di diritto della deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022: rientrano nella sfera accentrata le operazioni di partenariato esteso attuate secondo le linee guida ministeriali, inerenti a iniziative PNRR, dalle quali consegua la costituzione di una società consortile da parte di una pluralità di enti pubblici ricadenti in diverse Sezioni regionali. La Corte ritiene integrate tali condizioni, anche se l’area tematica è finanziata con risorse proprie dell’ASI, poiché ad essa si applica il medesimo quadro regolamentare e procedurale delle altre aree a valere sul PNRR.
Passando al merito, la Corte ricostruisce la funzione di controllo e ne individua tempi, parametri ed esiti. Sul piano dei parametri, verifica che l’atto contenga analitica motivazione su necessità della società, ragioni e finalità della scelta, compatibilità con i principi di buona amministrazione e assenza di contrasto con la disciplina sugli aiuti di Stato. Quanto agli esiti, il parere può essere anche negativo, ma non vincola l’amministrazione, che deve motivare analiticamente e pubblicare le ragioni del dissenso.
Sul rispetto delle regole di competenza, la Corte rileva che la partecipazione è autorizzata da specifica delibera dell’organo amministrativo, come richiesto dall’art. 7, comma 1, lett. d), TUSP. L’atto contiene gli elementi essenziali del costitutivo e il corredo informativo su statuto e patto parasociale. La Corte segnala una discrasia temporale tra la durata societaria, fissata al 2040, e l’orizzonte del progetto, ma ritiene le ragioni del promotore sufficienti a giustificarla.
Sul vincolo tipologico, la società consortile a responsabilità limitata rientra tra i tipi consentiti dall’art. 3 TUSP. Sul vincolo finalistico, le attività si riconducono alla produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), TUSP, e l’art. 4-bis TUSP ricomprende tra le attività perseguibili quelle di ricerca per gli interventi PNRR.
La Corte valuta poi la sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva. Il Business plan appare completo e prudenziale, con margini positivi e patrimonializzazione crescente. Sul piano soggettivo l’esborso è esiguo: su un capitale di 165.000 euro l’Ateneo sottoscrive 5.000 euro. Infine, la Corte esclude profili di incompatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, trattandosi di attività di ricerca istituzionale di un ente attuatore di partenariato PNRR. Il parere è pertanto non ostativo.
Nota della Redazione
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