Cessazione materia del contendere e rimborso contributo senza condizione (Arbitro Assicurativo n. 534 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere non integra un accoglimento, totale o parziale, del ricorso. Ne deriva che il rimborso del contributo alle spese di procedura di euro 20,00, previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto del 31 agosto 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico solo in caso di soccombenza con accoglimento del ricorso, non può condizionare la declaratoria. Al procedimento dinanzi all’Arbitro Assicurativo non si applicano le regole del codice di rito sulla soccombenza virtuale. È pertanto esclusa una cessazione della materia del contendere condizionata al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di una polizza R.C. Auto comprensiva della clausola bonus protetto. Dopo un sinistro con responsabilità a suo carico, alla scadenza del contratto subiva l’aumento della classe universale di merito da 1 a 3, mentre la classe interna dell’impresa restava 1A. In prossimità della scadenza aderiva alla proposta di rinnovo, versando un premio di euro 911,02; ricevuta la polizza, rilevava l’errata indicazione dell’allestimento (3 porte anziché 5) e, su suggerimento dell’intermediario, recedeva per ottenere la riemissione corretta.
Il nuovo preventivo successivo al recesso risultava più oneroso, privo della clausola bonus protetto e con classe 3 anche per la classe interna. Il ricorrente chiedeva quindi il rinnovo calcolato sulla classe interna precedente o con premio identico al primo rinnovo, in subordine la restituzione del premio versato per la garanzia bonus protetto. L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine di 45 giorni dal reclamo e, nel merito, la cessazione della materia del contendere per essere stato rilasciato il preventivo corretto il 5 febbraio 2026. L’intermediario depositava memoria di contenuto identico. Il ricorrente si associava alla cessazione, chiedendo però il rimborso delle spese di procedura di euro 20,00.
La motivazione del Collegio
Il Collegio circoscrive la controversia alla sola domanda di condanna dell’impresa e dell’intermediario al rimborso del contributo alle spese di procedura, quantificato in euro 20,00, una volta che le resistenti hanno interamente soddisfatto le richieste del ricorrente dopo l’invio del ricorso. La pretesa si fonda sull’art. 1, comma 1, del decreto del 31 agosto 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico, che rende gratuito il ricorso ai sistemi stragiudiziali salvo il versamento del contributo, rimborsato dall’impresa o dall’intermediario in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso.
Il Collegio richiama il proprio orientamento: la cessazione della materia del contendere va dichiarata sia quando il rimborso del contributo sia stato offerto sia nel caso contrario, escludendosi una cessazione condizionata. Il rimborso è infatti normativamente previsto solo in caso di accoglimento, totale o parziale, del ricorso.
Il passaggio centrale è la qualificazione dell’istituto: la cessazione della materia del contendere non costituisce accoglimento del ricorso. A ciò si aggiunge il rilievo che al procedimento dinanzi all’Arbitro Assicurativo non sono applicabili le regole del codice di rito ordinario sulla soccombenza virtuale. Da qui la conseguenza: resta esclusa la possibilità di subordinare la declaratoria, pura o con caveat, al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente per la presentazione del ricorso.
La decisione non entra nel merito dell’eccezione di inammissibilità né della pretesa sostanziale sul premio e sulla classe di merito, ormai superate dalla sopravvenuta soddisfazione delle richieste. L’esito è quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con rigetto della domanda di rimborso del contributo.
Nota della Redazione
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