Malus Rc auto illegittimo senza prova della ricezione della denuncia di sinistro (Arbitro Assicurativo n. 535 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle polizze di R.C. Auto con clausola bonus malus, la maggiorazione del premio al rinnovo presuppone la prova che l’assicurato sia stato reso edotto della denuncia di sinistro a lui imputata e posto in condizione di contestarla. In caso di risarcimento diretto ex art. 149 CAP, l’impresa cd. debitrice, ricevuta la denuncia dall’impresa gestionaria, è tenuta a comunicarla al proprio assicurato con modalità che diano certezza della ricezione. Se tale prova manca, l’applicazione del malus è illegittima, non potendosi ritenere che l’impresa abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia nella tutela degli interessi dell’assicurato.
Il Fatto
Il ricorrente, in sede di rinnovo della polizza R.C. Auto, rilevava l’aumento del premio per effetto del malus collegato a un sinistro del 2 ottobre 2024, del quale assumeva di non essere mai stato informato. Sosteneva di non aver ricevuto alcuna richiesta risarcitoria dalla controparte né comunicazione dalla propria impresa, e di aver presentato reclamo.
L’impresa resistente replicava di aver inviato diverse missive: una raccomandata A/R presso la residenza dell’assicurato e comunicazioni via e-mail all’assicurato e all’agenzia di riferimento. Produceva il tracciamento della spedizione e un documento qualificato come avviso di ricevimento. Il ricorrente contestava la mancata prova della conoscenza dell’apertura del sinistro e disconosceva la firma apposta sulla ricevuta, eccependo altresì la tardività del deposito documentale dell’impresa.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama l’art. 134, comma 4-ter, CAP, secondo cui le imprese non possono applicare variazioni di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente. Richiama altresì l’art. 5 del D.P.R. n. 254/2006, che impone all’impresa ricevente la richiesta risarcitoria di darne immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto responsabile.
Sul piano della legittimità, il Collegio richiama Cass. civ. n. 18603 del 2016: la variazione in peius opera solo in presenza della prova della responsabilità, e l’impresa che ignori la contestazione dell’assicurato deve dimostrare di aver agito con la diligenza del buon padre di famiglia. Tali regole valgono anche per i sinistri soggetti a risarcimento diretto, in ragione dei flussi informativi previsti dalla CARD e degli obblighi organizzativi indicati dall’IVASS nella lettera al mercato del 4 luglio 2012, che richiede sistemi di spedizione che diano certezza della ricezione dell’informativa.
Nel caso concreto, il Collegio esclude che le e-mail costituiscano prova della ricezione: l’impresa ha prodotto solo uno screenshot del gestionale, senza il messaggio né la prova della consegna, ed è irrilevante la comunicazione all’agenzia in assenza di prova dell’inoltro all’assicurato.
Quanto alla raccomandata A/R, il Collegio ritiene tempestivo il disconoscimento della firma, formalizzato nella prima difesa utile dopo l’errore informatico che aveva impedito la trasmissione degli allegati e che non era imputabile alle parti. Nel merito, richiamando Cass. civ. n. 6725 del 2018, Cass. civ. n. 28026 del 2018 e App. Roma n. 987 del 2020, osserva che, contestata la ricezione, grava sul mittente l’onere di provarla. Il documento prodotto difetta dei requisiti dell’avviso di ricevimento previsti dalla carta della qualità del servizio postale: manca l’indicazione dell’indirizzo di consegna, la firma è illeggibile e la qualifica “Incaricato” appare riferita al consegnatario. La divergenza con le firme del documento di identità e della procura è ictu oculi evidente.
Il Collegio richiama infine Cass. civ. n. 1804 del 2014 e Cons. Stato n. 1172 del 2024: nelle raccomandate tra privati basta il disconoscimento della firma, non applicandosi la disciplina della legge n. 890/1982. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di illegittimità del malus e condanna dell’impresa ai consequenziali provvedimenti, oltre al contributo di euro 200,00 a IVASS e al rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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