Ricorso all’Arbitro Assicurativo inammissibile per indeterminatezza del danno richiesto (Arbitro Assicurativo n. 533 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è inammissibile ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera h), del D.M. n. 215/2014 quando è privo dell’indicazione dell’ammontare del risarcimento richiesto e dagli atti non è desumibile alcun elemento sulla tipologia, ubicazione e gravità dei danni né sulle spese di riparazione, con conseguente indeterminatezza dell’oggetto della domanda. La devoluzione del sinistro all’unità antifrode dell’impresa non determina un automatismo nell’inammissibilità del ricorso, dovendo la rimessione alle c.d. aree speciali essere supportata da una sia pur minima argomentazione a tutela del contraddittorio. Le controversie devolute all’Arbitro sono esclusivamente documentali e non consentono l’assunzione di testimonianze o l’espletamento di perizie tecniche.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce che il 18 giugno 2025, mentre era fermo con il proprio veicolo a un’intersezione con rotatoria, veniva tamponato da un autocarro di proprietà di un terzo, riportando gravi danni. Chiedeva il risarcimento all’impresa assicuratrice del mezzo. Il 19 novembre 2025 l’impresa liquidava il 50% del danno, richiamando la presunzione di pari corresponsabilità dei conducenti ai sensi dell’art. 2054, comma 2, c.c..
Il ricorrente contestava la ripartizione di colpa, chiedendo l’accertamento dell’assenza di corresponsabilità, il riconoscimento integrale del danno patrimoniale e morale, la valutazione del lucro cessante e un confronto diretto con i testimoni anche da remoto. L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto, per la necessità di accertamenti istruttori non consentiti, e rappresentava che il sinistro era stato assegnato all’unità antifrode.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio esamina l’istanza istruttoria di audizione dei testimoni. L’art. 3, comma 3, del Decreto qualifica le controversie come esclusivamente documentali e vieta all’arbitro di disporre perizie tecniche e di assumere testimonianze o dichiarazioni orali. L’istanza è dunque inammissibile.
Quanto all’eccezione relativa alla devoluzione del sinistro alle c.d. aree speciali, il Collegio richiama quanto espresso dall’IVASS nella pubblica consultazione sul documento n. 1/2025, secondo cui l’Arbitro non può pronunciarsi sulla fraudolenza di un sinistro e, in caso di assegnazione all’unità antifrode comunicata dall’impresa in controdeduzioni, il collegio adotta le opportune risoluzioni ai sensi dell’art. 11, comma 8. Il Collegio dichiara di non condividere un mero automatismo tra l’assegnazione alle aree speciali e la decisione finale, rimessa a una valutazione complessiva. La rimessione deve essere supportata da una argomentazione minima, a tutela del contraddittorio.
Tale questione resta tuttavia assorbita. Il Collegio rileva che sia nel ricorso sia nella documentazione prodotta manca qualsiasi indicazione sull’ammontare del risarcimento richiesto. Il ricorrente si limita ad affermare che il veicolo ha riportato gravi danni. L’importo non è determinabile in altro modo, non essendo in atti alcun documento su tipologia, ubicazione e gravità dei danni né sulle spese di riparazione. Non risulta neppure l’importo liquidato dall’impresa.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera h), del Decreto, che sanziona il ricorso privo degli elementi essenziali, tra cui l’oggetto, la domanda e le relative richieste. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
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