Gestore idrico uscente non salvaguardato: nessun aggiornamento tariffario (TAR Campania n. 1623 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore del servizio idrico integrato cessato per scadenza del periodo di affidamento e non ricompreso tra le gestioni salvaguardate ha l’obbligo di restituire beni e impianti direttamente ex lege, senza necessità di ordine espresso da parte del concedente. Tale obbligo è immediatamente esigibile e non può essere subordinato a ulteriori prescrizioni. Di conseguenza, l’aggiornamento tariffario non è dovuto, poiché gli investimenti rilevanti spettano al gestore d’ambito e non al gestore temporaneo, la cui permanenza oltre i termini di legge è avversata dalla normativa. L’esclusione opera ai sensi dell’art. 8.4 della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr, che preclude l’adeguamento alle gestioni non consegnatarie degli impianti.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva il servizio di distribuzione idrica in regime di concessione, tra l’altro nel territorio di un comune. La convenzione è scaduta il 7 agosto 2021, ma la gestione prosegue di fatto per assicurare la continuità del servizio. Nel 2022 la ricorrente ha chiesto all’Ente Idrico Campano l’aggiornamento tariffario infraperiodo per il biennio 2022-2023, ai sensi dell’art. 6.1 della delibera n. 580/2019/R/idr.
L’Ente ha respinto l’istanza, rilevando la scadenza della concessione, la mancata proroga da parte del comune e l’imminente affidamento a un nuovo gestore. La ricorrente ha impugnato il diniego e, con motivi aggiunti, la successiva nota di diffida del gennaio 2023, con cui l’Ente — richiamando la verifica ex art. 172 d.lgs. n. 152/2006 e l’affidamento del distretto a una diversa società — ha confermato il rifiuto dell’aggiornamento.
La Motivazione della Corte
Il collegio soprassiede alle eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità, reputando il ricorso infondato nel merito. La questione centrale è il presunto diritto del gestore uscente all’aggiornamento della tariffa ai sensi della disciplina regolatoria richiamata.
Il tribunale aderisce all’insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui il gestore cessato ha un obbligo di restituzione dei beni e degli impianti che discende direttamente dalla legge, in particolare dagli artt. 151 e 172, comma 5, d.lgs. n. 152/2006. Tale obbligo è immediatamente esigibile e non può essere subordinato a ulteriori prescrizioni incidenti sull’an della consegna.
Nel caso di gestione provvisoria, l’invarianza della tariffa è giustificata fino alla consegna degli impianti al nuovo gestore. L’aggiornamento presuppone costi di investimento previsti nel piano economico finanziario, destinati a interventi che spettano al gestore d’ambito, non al gestore temporaneo: questi godrebbe dunque di un adeguamento privo di fondamento causale.
La ricorrente è ritenuta gestore non salvaguardato, perché al momento della ricognizione la concessione era già in scadenza. Da tale momento l’aggiornamento non era più dovuto, ai sensi dell’art. 8.4 della delibera n. 580/2019/R/idr, che esclude le gestioni che non abbiano effettuato la consegna degli impianti. Non rilevano le ragioni della mancata consegna, trattandosi di adempimento cogente e necessitato.
Il collegio richiama altresì l’art. 172, commi 3 e 4, d.lgs. n. 152/2006, che appresta strumenti sostitutivi per l’individuazione del gestore unico, che il gestore uscente è legittimato a sollecitare. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio stante la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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