Cessazione della materia e soccombenza virtuale nell’ottemperanza al bonus docenti (TAR Campania n. 1789 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, per essere stato integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente. La tardività dell’adempimento, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, non esime tuttavia l’Amministrazione dalla condanna alle spese. Trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, che impone di porre a carico dell’ente la rifusione delle spese, sia pure con parziale compensazione, tenuto conto del comportamento processuale e della complessità della causa.

Il Fatto

Con ricorso notificato e depositato il 5.2.2026, la ricorrente ha adito il TAR Campania per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 331/2025 del 19.2.2025. Con quel provvedimento il giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui alla legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della c.d. carta docente.

La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 3.6.2025 ed era passata in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’obbligo di conformazione, la condanna al pagamento delle somme, l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato di aver corrisposto, in data 7.7.2026, quattro voucher per complessivi euro 2.000,00; la ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza azionata è stata correttamente notificata all’Amministrazione, è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Contestualmente, dagli atti emerge che la pretesa è stata soddisfatta dall’Amministrazione nelle more del giudizio.

Da tali rilievi discende la pronuncia di cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha ottenuto la soddisfazione integrale del proprio interesse sostanziale, con conseguente venir meno dell’interesse all’esecuzione coattiva e all’eventuale nomina del commissario.

Il profilo di maggiore interesse riguarda la regolamentazione delle spese. Il Collegio ha rilevato che l’erogazione del bonus è avvenuta mesi dopo il deposito del ricorso in ottemperanza: il pagamento risale al 7.7.2026, mentre il ricorso era stato depositato il 5.2.2026. L’Amministrazione ha quindi dato esecuzione al giudicato solo a seguito dell’iniziativa giudiziale della ricorrente.

Su questa base il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’amministrazione intimata, previa parziale compensazione al 50%. La liquidazione è stata contenuta in euro 400,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e rifusione del contributo unificato, tenuto conto della lieve complessità della causa.

Le spese sono state distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha infine ordinato la comunicazione del provvedimento alle parti e la sua esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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