Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale su ritardo INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 369 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice ogni volta in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando al giudice stesso valutare quali effetti ricollegare alle allegazioni delle parti. Quando la pubblica amministrazione soddisfi la pretesa del ricorrente in modo tardivo e ingiustificato, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il giudizio sulla soccombenza prescinde dall’esito formale del processo e si ancora alla condotta processuale delle parti. Nel giudizio contabile previdenziale, il riconoscimento della prestazione con pagamento degli arretrati e degli interessi legali esaurisce l’interesse del ricorrente e giustifica la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della pensione ordinaria indiretta quale superstite del coniuge deceduto nel novembre 2017. Ha rappresentato di aver presentato domanda di pensione nel dicembre 2019, di aver diffidato l’INPS nel maggio 2021 e di aver proposto ricorso al Comitato di Vigilanza dell’Istituto nel febbraio 2022, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 88/1989, senza ottenere riscontro.
Nel corso del giudizio l’INPS ha dapprima chiesto rinvii, rappresentando che la posizione assicurativa del dante causa era stata sbloccata e che la pratica era in istruttoria. Nelle successive udienze le parti hanno richiesto ulteriori rinvii in attesa delle determinazioni dell’Istituto. All’udienza del giugno 2024 entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto il riconoscimento della prestazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha rilevato che, con proprio provvedimento, l’INPS ha riconosciuto la pensione indiretta ordinaria in favore della ricorrente, determinando la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti. Da qui la conseguenza che è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull’oggetto originario del processo.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Un. n. 1048 del 2000; Cass. civ. Sez. I n. 4714 del 2006; Cass. civ. Sez. III n. 17312 del 2015), secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso. Il compito di valutare quali effetti ricollegare alle varie allegazioni in fatto spetta esclusivamente al giudice (Cass. civ. Sez. V ord. n. 16764 del 2020; Corte dei conti, Sez. Campania, n. 1283 del 2021).
Nel caso concreto il giudice ha accertato che l’INPS ha soddisfatto le pretese della ricorrente, riconoscendo il trattamento di pensione ordinaria indiretta con pagamento dal maggio 2024 e versando, nello stesso mese, gli arretrati e gli interessi legali. Tale condotta ha esaurito ogni posizione di contrasto tra le parti.
Sul piano delle spese, il giudice ha ritenuto che il ritardato e ingiustificato adeguamento da parte dell’Istituto previdenziale giustifichi l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Ne è derivata la condanna dell’INPS al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La pronuncia ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’Istituto alle spese.
Nota della Redazione
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